Cinque famiglie prepotenti recintano un’area
L’amministratore può chiedere al giudice il ripristino dei luoghi
Abito in un condominio composto da tredici famiglie. Cinque famiglie, senza l’autorizzazione delle altre otto e all’insaputa dell’amministratore condominiale, hanno chiuso con una rete una piccola area di proprietà di tutti i condomini, impedendo il passaggio a piedi. Cosa devo fare perché venga ripristinato lo stato originario dell’area?
La litigiosità in ambito condominiale deriva spesso non solo dal comportamento irrispettoso di alcuni condomini, ma anche dalla sommaria conoscenza da parte di questi ultimi delle disposizioni di settore, non sempre di facile interpretazione. Tuttavia la volontà del legislatore appare inequivocabile per quanto riguarda le corrette modalità di utilizzo del bene comune da parte degli abitanti del condominio. Il Codice Civile infatti regolamenta tale aspetto attraverso l’art.1102. In particolare, ciascun partecipante alla comunione sul bene potrà servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto. Premesso che dalla formulazione del quesito non è chiaro se si tratti di una comproprietà o di un’area condominiale, secondo quanto mi è dato comprendere, nel caso di specie, ritenuta l’assenza di un titolo contrattuale, di un atto di acquisto o di un regolamento condominiale che qualifichi l'area indicata come appartenente ad un numero limitato di condomini, è stato posto in essere un comportamento illecito, ovvero lesivo dei diritti delle altre famiglie che occupano i diversi appartamenti della struttura. Sarà quindi possibile, da parte dell’amministratore, se bene condominiale, in quanto legale rappresentante del condominio, nonché soggetto tenuto a disciplinare l’uso delle cose comuni in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini, promuovere azione giudiziaria contro i condomini che abbiano chiuso lo spazio comune, per ottenere il ripristino dei luoghi, nonché l’eventuale risarcimento del danno subito in conseguenza dell’arbitraria chiusura dell’area. Qualora questi non si attivi, saranno gli stessi condomini, lesi nel proprio diritto, a poter agire davanti al Giudice ai medesimi fini e nei confronti delle medesime persone. L’azione potrà essere promossa in maniera diretta dagli stessi abitanti dell’edificio ove il bene non sia condominiale, ma di proprietà comune.
Avvocato Giuseppe Bassu