La Nuova Sardegna

Sassari

Coibentare il tetto dividendo le spese in base ai millesimi

Nell’immobile dove sono proprietaria di un appartamento e del sottotetto, il tetto in comune con gli altri proprietari necessita di urgenti lavori di ristrutturazione. Volevo sapere dall’avvocato se...

14 maggio 2014
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Nell’immobile dove sono proprietaria di un appartamento e del sottotetto, il tetto in comune con gli altri proprietari necessita di urgenti lavori di ristrutturazione. Volevo sapere dall’avvocato se il costo della sua coibentazione è a carico di tutti i proprietari in proporzione alle quote millesimali o solo mia, essendo colei che usufruisce del sottotetto in modo esclusivo.

Il tetto di un edificio è qualificato dal legislatore come parte comune di quest’ultimo e, in quanto tale, le relative spese di conservazione sono poste a carico di tutti i condomini, salvo risulti diversamente da altro titolo, accordo o convenzione(art. 1123 c.c.).

Tale disciplina trova applicazione anche ove si consideri un’eventuale opera di coibentazione del tetto, ossia quel particolare intervento eseguito tramite l’interposizione, tra due sezioni della struttura abitativa, di alcuni materiali che non permettano lo scambio o la dispersione di calore: a seguito dei lavori necessari per la sua realizzazione, infatti, l’intero stabile beneficerà dell’isolamento termico così ottenuto.

A conferma di tale interpretazione della norma di legge, si richiama inoltre l’orientamento espresso dalla Cassazione civile che, con motivazione sintetica ma assai chiara, ha affermato l’inscindibilità strutturale e funzionale del tetto, escludendo la possibilità di distinguerlo in due sezioni, ossia copertura esterna del fabbricato e parte interna sottostante, destinata ad assicurare l’isolamento termico, circostanza che, ove possibile avrebbe potuto comportare l’adozione di un criterio di riparto della spesa differente rispetto a quello previsto dall'art.1123 c.c. (es. art. 1125 c.c.)

La funzione assolta dal tetto è, invece, a prescindere dalle singole componenti considerate, sempre la medesima, ovvero quella di protezione non solo degli ultimi piani, bensì dell'intero edificio, da tutti gli agenti atmosferici e, quindi, anche dal caldo e dal freddo.

Nel caso di specie, pertanto, salvo sia diversamente disposto dal regolamento condominiale, ove si proceda alla coibentazione, le spese derivanti dalla esecuzione della medesima verranno ripartite tra i condomini in proporzione alla quota di proprietà di ciascuno (millesimi).(Avvocato Giuseppe Bassu)

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