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Sassari

Fili e cavi telefonici diventano una servitù e non ci si può opporre

Da diverso tempo sto cercando di avere una linea telefonica fissa, in quanto i cellulari, nella casa in cui vivo, hanno una scarsissima ricezione, ed avendo io ed il mio compagno grossi problemi di...

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Da diverso tempo sto cercando di avere una linea telefonica fissa, in quanto i cellulari, nella casa in cui vivo, hanno una scarsissima ricezione, ed avendo io ed il mio compagno grossi problemi di salute, una linea fissa per noi è molto importante. Uno dei vicini di casa non dà il consenso per la posa dei fili, in quanto, avendo lui ristrutturato la facciata da poco, la stessa gli verrebbe rovinata. La Telecom non interviene. Le soluzioni possono essere diverse ma, ad oggi, non abbiamo avuto nessun intervento.

Nell’era della comunicazione pare ormai imprescindibile la presenza di una connessione telefonica in ciascuna abitazione.

Per tale ragione, il legislatore ha ritenuto opportuno dettare disposizioni specifiche in relazione agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed anche a quelli ad uso privato quando, per motivi di pubblico interesse, siano dichiarati di pubblica utilità, attraverso apposito decreto del ministero delle Comunicazioni. La normativa di riferimento è costituita dall’art. 91 del d.lgs. n.259/03, Codice delle comunicazioni elettroniche, il quale prevede che i fili o cavi senza appoggio, destinati all’uso sopra individuato, possano passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture a prospetto. In questi casi è lo stesso secondo comma dell’articolo in questione ad affermare che il proprietario dello stabile interessato dall’eventuale passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, non possa opporsi all’esecuzione dei lavori necessari a soddisfare le esigenze degli inquilini richiedenti l’installazione della rete.

Si tratta di un particolare tipo di servitù (ovvero di un peso imposto su un fondo vicino per migliorare il godimento di un altro fondo), definita coattiva, poiché quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto può essere costituita con sentenza o, nei casi determinati dalla legge, con atto dell'autorità amministrativa (artt. 1032 c.c.). Nel caso di specie, quindi, il vicino di casa sarà tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile dei cavi e, naturalmente, i lavori necessari per installare, riparare o effettuare interventi di mantenimento della linea.(Avv. Giuseppe Bassu)

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