Marito, moglie, 14 figli e non tutti considerati “degni” dai genitori
Siamo una coppia di ottantenni. Nel 1991 un nostro amico avvocato, deceduto di recente, ci ha fatto fare il testamento olografo tenendo una copia per lui e una per ciascuno di noi. Sposati in seconde...
Siamo una coppia di ottantenni. Nel 1991 un nostro amico avvocato, deceduto di recente, ci ha fatto fare il testamento olografo tenendo una copia per lui e una per ciascuno di noi. Sposati in seconde nozze, possediamo un alloggio in città e una campagna con casa grande. Con il testamento olografo ognuno di noi nomina erede universale il coniuge, lasciandogli la facoltà di disporre dei beni come meglio riterrà opportuno. Il dilemma ora è questo: io ho nove figli con prole; mio marito ne ha cinque: non tutti meritano l’eredità. Possiamo cambiare testamento verso chi ci sta più vicino? E come?
Per modificare il testamento olografo sia suo che di suo marito è sufficiente che ciascuno ne rediga un altro con le nuove decisioni. Se non sono in condizioni di scriverlo per intero di proprio pugno, è necessario chiedere l’intervento di un notaio, unico competente a redigere il testamento pubblico. Il notaio potrà anche consigliarvi affinché le vostre decisioni non siano contrarie alle norme di legge e non ledano i diritti dei legittimari (coniuge e figli) cosa che è avvenuta nei testamenti in vostro possesso. Ad essi il codice riserva quote di eredità del coniuge/genitore: così i suoi nove figli – insieme a suo marito – hanno diritto ad una quota dei suoi beni e i cinque figli di suo marito –insieme a lei – hanno diritto ad una quota dei beni di suo marito. Qualsiasi disposizione testamentaria che non tenga conto della norma è impugnabile per lesione della “legittima”. Il problema che “non tutti meritano l’eredità” va risolto alla luce di quanto dispone l’articolo 463 c.c. che prevede tassativamente i casi di indegnità a succedere e che senza dubbio non riguardano il vostro caso. Si tratta, infatti, di ipotesi di reato e di fatti gravissimi. Al di fuori di questi casi, ai genitori ed al coniuge non è concessa la possibilità di “diseredare” neppure facendo ricorso ad atti di donazione. Se nessuno dei legittimari richiede di essere integrato nella sua quota di riserva o tutti aderiscono espressamente con apposito atto alle disposizioni testamentarie, il problema è risolto. Occorre fare attenzione all’atto che gli eredi compiranno, in quanto se si limitano ad una rinuncia all’eredità, la loro quota passa ai figli per rappresentazione. (Uff.studi Consiglio notarile)
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