La Nuova Sardegna

Sassari

Putifigari, una ordinanza rimette in sella il sindaco

di Leonardo Arru

Sospesa dal Consiglio di Stato la sentenza del Tar e la nomina del commissario Nuova puntata giudiziaria dopo il pareggio elettorale delle comunali del 2013

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PUTIFIGARI. Continua a riservare colpi di scena la storia del pareggio elettorale alle Comunali di Putifigari. A oltre un anno dalle elezioni amministrative, nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti della sentenza 294/2014 del Tar Sardegna, con la quale si decretava il sostanziale pareggio tra le due liste concorrenti. Dell’ordinanza della quinta sezione del Consiglio di Stato ha preso atto, lunedì, la giunta regionale che ha temporaneamente sospeso la nomina del commissario straordinario Giuseppe Luigi Deligia. I due provvedimenti riaprono temporaneamente le porte del municipio al sindaco Giancarlo Carta. Con la decisione del Consiglio di Stato Carta, che aveva presentato ricorso contro la sentenza del Tar, si riprende la carica fino all’11 dicembre 2014. In quella data il Consiglio di Stato esaminerà nel merito il ricorso. La domanda di sospensiva del primo cittadino di Putifigari è stata infatti accolta «ai soli fini – si legge nella ordinanza – della sollecita fissazione della udienza di merito»

La storia del risultato elettorale di Putifigari si arricchisce di un nuovo capitolo. Le ultime comunali avevano visto prevalere Giancarlo Carta, ma il responso delle urne era stato incerto fino all’ultima scheda, tant’è che lo scrutinio aveva decretato un perfetto pareggio e una manciata di schede contestate. Dopo frenetiche consultazioni con la Prefettura, i risultati fecero pendere l’ago della bilancia a favore della lista “Insieme per Putifigari”, guidata da Carta, che vinse per un solo voto: 285 a 284. Con uno scarto così minimo, la lista n. 2 “Lavoriamo con Putifigari per cambiare” guidata da Giovanni Piras aveva presentato ricorso al Tar sollecitando una ulteriore verifica dei conteggi, ma anche per certificare l’assegnazione dei voti derivanti dalla valutazione delle schede contestate, in particolare quelle schede che consentono «indicazione o costituirebbero un evidente segno di riconoscimento del voto».

Nella sentenza del Tar aveva trovato accoglimento proprio questo punto, che riguardava un voto di preferenza espresso in favore di una candidata della lista Carta. La scheda, infatti, recava un inequivocabile segno di riconoscimento, un piccolo cuore, che secondo i giudici amministrativi «costituisce un elemento di oggettiva e consistente anomalia nella compilazione della scheda elettorale», idoneo a renderla «facilmente riconoscibile».

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