La Nuova Sardegna

Sassari

Benefici e oneri dei concessionari di passi carrabili

Benefici e oneri dei concessionari di passi carrabili

Gentile avvocato, le mattonelle del marciapiede prospicente il passo carraio del condominio in cui abito, regolarmente consentito dal Comune per il quale si paga la relativa tassa, sono completamente...

22 ottobre 2014
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Gentile avvocato, le mattonelle del marciapiede prospicente il passo carraio del condominio in cui abito, regolarmente consentito dal Comune per il quale si paga la relativa tassa, sono completamente saltate. A chi è dovuto l’onere del ripristino, al concessionario o al Comune?

Il passo carrabile è, secondo il Codice della Strada, un accesso ad un’area laterale, per lo più privata, idonea allo stazionamento provvisorio di uno o più veicoli ed è costituito da un’interruzione del marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale, tale da agevolare l’accesso alla proprietà privata. L’apertura di un passo carrabile su una strada comunale viene autorizzata in tutti i casi in cui è necessario il transito di veicoli fra una sede stradale pubblica e uno spazio privato. Tali spazi debbono comunque essere idonei alla sosta o allo stazionamento di veicoli. Il privato cittadino, ove ne ravvisi la relativa necessità, può, quindi, richiedere l’apposita concessione secondo quanto stabilito dal Codice della Strada e dai regolamenti comunali di settore. Insieme ai benefici derivanti da tale autorizzazione sorgerà però, al contempo, a carico del concessionario, l’obbligo di curare la manutenzione del passo carrabile, sia per la parte insistente sulla strada, sia per quella ricadente nell’area privata. In sostanza, quindi, il titolare della concessione sarà tenuto a rispettare le disposizioni stabilite dal Comune in tema di ordinaria manutenzione del marciapiede e, di più, dovrà agire sotto il controllo di tale ente. Ove il concessionario si renda inadempiente e in conseguenza dell’omessa manutenzione del marciapiede uno o più passanti dovessero subìre un pregiudizio, sorgerà a suo carico l’obbligazione risarcitoria per danno da cose in custodia (art. 2051 c.c.), con responsabilità concorrente del Comune in caso di omessa vigilanza sul concessionario.(Avv. Giuseppe Bassu)

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