La Nuova Sardegna

Sassari

Il diritto di impugnare transazioni e rinunce

L’articolo 2113 del Codice civile tutela la parte debole del rapporto ma...

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Le transazioni e le rinunce di cui all’art. 2113 c.c. possono essere impugnate anche se sottoscritte nelle forme di cui agli artt. 185, 410 e 411 cpc?

Quesiti di questo genere non dovrebbero essere posti, in quanto incomprensibili ai più e troppo specifici. Estrapoleremo, peraltro, il principio in merito al quale si volevano avere delucidazioni, poiché di interesse comune. L’attenzione del legislatore per i diritti del lavoratore, parte debole del rapporto contrattuale lavorativo, ha dato vita, dagli anni ’70, a una disciplina sempre più dettagliata. L’art. 2113 c.c. rappresenta uno snodo essenziale del rapporto di lavoro subordinato, perché dispone che qualora nell’ambito di un rapporto lavorativo individuale il lavoratore effettui rinunzie e transazioni che abbiano ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili di legge o da contratti o accordi collettivi, queste siano affette da invalidità. In tal caso, il lavoratore potrà promuovere azione giudiziaria tesa a far valere l’invalidità della rinuncia entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla conclusa transazione, ove il rapporto dovesse essere in corso. Tuttavia è lo stesso articolo 2113 ultimo comma c.c. a prevedere limiti al diritto d’impugnazione. Ogniqualvolta le rinunce o le transazioni siano intervenute nel corso di una delle procedure di conciliazione previste dagli artt. 185 (conciliazione giudiziale), 410 e 411 c.p.c. (conciliazione sindacale), il lavoratore non potrà richiedere l’annullamento dell’accordo contenuto nel verbale di conciliazione. Questo perché in tali casi, si può presumere che il soggetto debole del rapporto lavorativo abbia goduto della tutela necessaria grazie all’intervento di un terzo, arbitro imparziale, costituito dall’autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale. Tuttavia, la giurisprudenza ha individuato un’eccezione alla regola generale: il limite all’impugnazione verrà meno ogniqualvolta, nell’ambito di una procedura conciliativa sindacale, non vi sia stata, da parte degli esponenti dell’organizzazione alla quale il lavoratore si sia affidato, un’effettiva assistenza che gli abbia consentito di assumere decisioni ben ponderate. Ove ciò avvenga, sarà possibile per il lavoratore danneggiato, agire in giudizio per impugnare il verbale conciliativo e, in conseguenza, privare di valore la rinuncia in esso contenuta, dando prova della mancata assistenza da parte del sindacato.

Avvocato Giuseppe Bassu

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