Il parente non onora i suoi debiti? Esecuzione forzata
Ho da anni un credito che non riesco a riscuotere da un mio parente. Avendo in comune un terreno, vorrei sapere se posso rivalermi sulla sua quota anche a parziale rimborso del suo debito o su altri...
Ho da anni un credito che non riesco a riscuotere da un mio parente. Avendo in comune un terreno, vorrei sapere se posso rivalermi sulla sua quota anche a parziale rimborso del suo debito o su altri suoi beni e quale procedura devo seguire.
Nella realtà degli scambi, il mancato pagamento dei debiti è all’ordine del giorno. Onde evitare il caos che potrebbe sorgere qualora ciascun creditore dovesse agire con strumenti più o meno leciti nei confronti di un debitore restìo al pagamento di quanto dovuto, la legge individua le modalità attraverso le quali il privato potrà vedere soddisfatto il proprio credito. La particolare procedura attraverso la quale si potrà giungere a tale risultato prende il nome di “esecuzione forzata” e risponde al principio generale sancito all’art. 2740 c.c., secondo il quale il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Alla stregua di quanto previsto dall’art. 474 c.p.c., ove ricorra uno dei titoli indicati dalla medesima disposizione di legge (sentenze, altri atti con efficacia esecutiva, ecc...) il creditore potrà avviare l’esecuzione forzata in una delle sue forme. Quindi, affinché possa essere avviata la procedura, sarà necessario, innanzitutto, munirsi di un titolo che attesti l’esistenza di un credito determinato ed esigibile a vantaggio del creditore. Qualora il credito non sia ancora cristallizzato in uno dei documenti indicati dalle disposizioni richiamate, esso potrà essere costituito sia in via giudiziale, promuovendo azione di accertamento del relativo diritto, sia in via stragiudiziale (es. scrittura privata autenticata da notaio). Una volta in possesso del titolo, l’esecuzione, che potrà, infatti, essere immobiliare o mobiliare a seconda della tipologia di beni sulla quale sarà destinata ad incidere, consentirà al creditore di espropriare il debitore dei propri beni, sottoponendoli a pignoramento, e di ottenere il pagamento di quanto spettantegli attraverso il ricavato della vendita o l'assegnazione degli stessi. L’esecuzione forzata è, però uno strumento di carattere estremo, considerati anche gli ingenti costi che presenta, al quale si ricorre quando vi sia fondata ragione di ritenere che il debitore, anche a seguito di più solleciti di pagamento, continuerà a non saldare il proprio debito.(Avv. Giuseppe Bassu)
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