Indennità sostitutiva di reintegrazione, l’azienda non paga
Dopo essere stato licenziato dall’azienda per la quale ho lavorato per tanti anni, ho promosso e vinto in tribunale una causa per l’illegittimità del licenziamento. Nel corso dell’ultimo anno però l’a...
Dopo essere stato licenziato dall’azienda per la quale ho lavorato per tanti anni, ho promosso e vinto in tribunale una causa per l’illegittimità del licenziamento. Nel corso dell’ultimo anno però l’azienda non mi ha ancora pagato l’indennità sostitutiva di reintegrazione. Mi rivolgo a lei, avvocato Bassu, per avere una risposta chiara, visto che non so più come fare. Secondo il suo parere, posso chiedere la retribuzione per quest’ultimo periodo?
L’articolo 18 della legge numero 300/1970 (il cosiddetto Statuto dei lavoratori) consente al lavoratore, che sia stato vittima di un licenziamento senza giusta causa e ne abbia dato dimostrazione in sede processuale, di scegliere tra la reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato e la corresponsione di una indennità sostitutiva della detta reintegrazione.
Tale indennità consiste in una somma di denaro, determinata dal Giudice tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dall'ex dipendente, e presenta per lo stesso il vantaggio di non essere costretto a reinserirsi all’interno di un ambiente di lavoro ostile o nel quale, in ogni caso, potrebbe non sentirsi più pienamente a suo agio.
Come precisato dal comma 5 dell’articolo richiamato ed in questi giorni ribadito dalla Corte di Cassazione, l’obbligo di corresponsione della retribuzione in capo al datore di lavoro viene meno a seguito della formulazione della richieste di corresponsione della indennità, considerandosi terminato, a partire da quel momento, il rapporto lavorativo e, al contempo, sorto invece un mero credito pecuniario a vantaggio dell'ex lavoratore.
Nel caso rappresentato dal nostro lettore sarà pertanto possibile esigere il pagamento dell'indennità secondo quanto stabilito dal Giudice con la relativa sentenza e, in caso di perdurante inadempimento da parte dell’azienda, richiedere il pagamento degli interessi moratori, ma non quello dello stipendio, giacché, come già sopra detto, l’obbligazione retributiva è ormai da tempo cessata.(Avv. Giuseppe Bassu)
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli La Nuova Sardegna per le tue notizie su Google