La Nuova Sardegna

Sassari

Due fratelli, le loro mogli e il “bidone” ereditario

Dopo il dono di un terreno reclamano una quota che spetta ad altri

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Negli anni ’70 mio padre donò, come quota di eredità, un terreno edificabile ai figli P e D, con un rogito notarile di vendita ai rispettivi coniugi, e con l’accordo verbale che il resto dell’eredità sarebbe stato diviso tra i due restanti eredi: io e mio fratello. Nell’atto di successione di nostro padre non è stata trascritta la rinuncia all’eredità da parte di P e D. Dopo la morte di nostra madre, P reclama la propria quota dell’eredità, sostenendo falsamente che il coniuge comprò il terreno. Come possiamo avere in via esclusiva le quote ereditarie, escludendo P e D?

Dalla domanda sembrerebbe capire che P e D e le rispettive mogli abbiano organizzato un “bidone” nei confronti degli altri due fratelli. Si desume, infatti, che in origine vostro padre volesse donare il terreno ai figli P e D e che in seguito si sia optato per un atto di vendita (simulato) a favore dei coniugi degli stessi. Alla morte di Suo padre non era possibile “trascrivere” nell’atto di successione alcuna rinuncia se i due fratelli non hanno rinunciato all’eredità né alcuna rinuncia poteva essere validamente effettuata durante la vita del genitore. Se – al contrario di quanto immaginato – alle mogli di P e D è stato fatto un atto di donazione e c’è stata lesione di legittima, ciascuno dei legittimari ha diritto di chiedere al giudice la riduzione delle donazioni per ottenere ciò che la legge riserva ai figli ed al coniuge. Relativamente all’eredità di Vostro padre ed al precedente atto di vendita – se di vendita si è trattato – non si ravvisano grandi possibilità di far valere i vostri diritti secondo gli “accordi verbali”. Quando le parti organizzano una simulazione stanno molto attente ai particolari e quindi, probabilmente, è stato dichiarato il valore effettivo del terreno per evitare che si potesse ravvisare una donazione parziale e si è proceduto (anche se all’epoca non era obbligatorio) a saldare il prezzo con assegni (possibilmente circolari il cui importo, una volta riscosso dal genitore, è stato da questi riconsegnato a chi aveva pagato). Relativamente all’eredità materna - in mancanza di testamento - a ciascun figlio spetta una quota uguale dell’eredità e l’erede non può essere costretto a rinunciare. Occorre anche tener presente che se un genitore rinuncia, la sua quota si trasferisce ai discendenti e ciò potrebbe ancora complicare la situazione.

Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio

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