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Sassari

Come difendersi dai padroni di casa “furbetti” ed esosi

Gentile Avvocato, il quesito è il seguente: mio cognato più di cinque anni fa ha stipulato un regolare contratto concordato “3+2”, alla scadenza prorogato per altri tre anni in base agli accordi...

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Gentile Avvocato, il quesito è il seguente: mio cognato più di cinque anni fa ha stipulato un regolare contratto concordato “3+2”, alla scadenza prorogato per altri tre anni in base agli accordi territoriali del comune del 1999. Qualche giorno fa, mio cognato, leggendo tali accordi, si è reso conto che per la zona in cui si trova l’immobile, per più di cinque anni ha corrisposto un canone superiore a tali accordi. Cosa può fare per farsi restituire la differenza dei canoni in più e per adeguare il canone?

I contratti di locazione agevolata (o a canone concordato) sono stati introdotti dalla legge numero 431/1998 e presentano per entrambi i contraenti alcuni vantaggi, essendo previste significative agevolazioni fiscali per il proprietario e canoni generalmente inferiori ai prezzi di mercato per gli inquilini.

Gli aspetti generali del contratto vengono stabiliti da un accordo locale stipulato tra le principali organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia (Confedilizia, Unione piccoli proprietari immobiliari, ecc.) e le principali associazioni sindacali dei conduttori (Sindacato unitario inquilini nazionali, Sindacato inquilini case e territorio, ecc.), alla presenza dell’assessore comunale o del sindaco.

Il territorio comunale viene diviso in diverse zone aree aventi caratteristiche simili per valore di mercato, dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, servizi scolastici, ecc...) e tipologie edilizie, per ciascuna delle quali è previsto un valore minimo e un valore massimo del canone.

Questo verrà poi determinato nel suo definitivo ammontare tenendo conto sia della zona in cui si trova l'immobile, sia delle caratteristiche che questo presenta.

La legge citata sancisce, all’art. 13, la nullità di ogni accordo che preveda un canone superiore a quello massimo indicato dall'accordo, secondo gli indici di cui sopra.

In tale ipotesi il conduttore potrà richiedere l’adeguamento del canone alle condizioni previste dall’accordo locale e, fino a sei mesi dall’eventuale riconsegna dell'immobile, la restituzione di quanto indebitamente versato. Nel caso su descritto, quindi, sarà possibile agire in giudizio per ottenere la riconduzione del canone entro il limite massimo previsto e le somme ricevute dal locatore in ammontare superiore a quanto spettantegli.(Avv. Giuseppe Bassu)

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