La Nuova Sardegna

Sassari

Uno per tutti in assemblea? C’è un limite

Le deleghe devono essere scritte e non possono essere più di un quinto

10 dicembre 2014
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Gentile avvocato Bassu, nel condominio in cui abito c’è l’abitudine da parte di più proprietari a farsi rappresentare in assemblea tutti dalla stessa persona. Mi rivolgo a lei per avere un chiarimento. Secondo la legge questa procedura può essere attuata e, in caso contrario, posso impugnare le delibere così adottate?

Il diritto del condomino di partecipare all’assemblea condominiale è sancito dal Codice Civile, il quale prevede addirittura la sanzione dell’annullabilità delle delibere ivi adottate in caso di mancata convocazione di tutti i proprietari delle diverse unità immobiliari. Tuttavia, il legislatore ha tenuto conto della possibilità che, dati gli impegni di ciascun condomino, i singoli non riescano a presenziare alle assemblee e, pertanto, ha espressamente previsto uno strumento che permetta loro di parteciparvi anche, eventualmente, in via indiretta.

Questi possono, infatti, conferire una delega a un soggetto, condomino o meno, affinchè questi che li rappresenti durante quella particolare riunione, secondo le forme e con i limiti individuati dall’art. 67 disp. att. c.c. Tale articolo, sul quale ha profondamente inciso la riforma operata con legge n. 220/2012, prevede innanzitutto che le deleghe debbano essere conferite per iscritto. Inoltre stabilisce dei limiti di carattere quantitativo al numero di deleghe che ciascun rappresentante può ricevere: qualora i condomini siano più di 20, questi non potrà cumulare deleghe in quantità superiore a 1/5 del numero totale degli stessi, né per un valore totale che superi i 200 millesimi della proprietà dello stabile.

Nel caso di specie, pertanto, salvo il caso il regolamento condominiale preveda condizioni più restrittive di quelle su richiamate, qualora le disposizioni di cui sopra siano rispettate, la delibere saranno regolari. In caso contrario, sarà possibile agire per l'impugnazione delle stesse entro il termine di trenta giorni dalla loro adozione o, se l’azione sia stata promossa da condomino assente, entro trenta giorni dall'intervenuta comunicazione della delibera.

Avvocato Giuseppe Bassu

Comune

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