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Sassari

Opere d’arte e oggetti preziosi, perito super partes per l’inventario

Egregi notai dell’Ufficio studi, tutti vi chiedono un consiglio invece io vi scrivo per chiedere una informazione su un tema che ho cercato di approfondire ma che non sono riuscito a chiarire in ogni...

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Egregi notai dell’Ufficio studi, tutti vi chiedono un consiglio invece io vi scrivo per chiedere una informazione su un tema che ho cercato di approfondire ma che non sono riuscito a chiarire in ogni punto. Come si procede (sempre nel caso in cui ci sia una norma che lo preveda, in questo caso chiedo di conoscerla) all’inventario del contenuto di una casa dopo il decesso del proprietario se ivi sono contenute opere d’arte e altri beni di valore? Se non si conoscono tra di loro oppure non vanno d’accordo, cosa che ritengo capiti di frequente, gli eredi come possono tutelarsi?

Gentile Lettore, ai sensi dell’articolo 773 del Codice di procedura civile, il Pubblico Ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o più estimatori (Perito esperto iscritto nell’elenco speciale presso il Tribunale competente per territorio) per la valutazione dei beni mobili e opere d'arte di valore. Ciascuno degli eredi, inoltre, qualora non abbia residenza o non abbia eletto domicilio nella circoscrizione del Tribunale nella quale si procede all'inventario, in caso di sua assenza potrà farsi rappresentare da un altro Pubblico Ufficiale, secondo la procedura prevista dall’articolo 772 del Codice di procedura civile. (Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio)

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