La Nuova Sardegna

Sassari

Il deragliamento del 2009: «Impossibile prevederlo»

di Nadia Cossu
Il deragliamento del 2009: «Impossibile prevederlo»

Il consulente di Rfi in aula: così funziona il modello organizzativo della società Tre dirigenti della Rete ferroviaria imputati per la morte del macchinista Solinas

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SASSARI. L’incidente ferroviario del dicembre 2009 sui binari di Scala di Giocca – nel quale perse la vita il macchinista Giuseppe Solinas, 49 anni, di Ploaghe – aveva messo in evidenza, secondo l’accusa, gravi carenze organizzative e gestionali da parte della dirigenza di Rete ferroviaria italiana. La società è stata citata come responsabile civile e in caso di condanna degli imputati nel procedimento penale in corso dovrà risarcire tutte le parti civili. Ieri mattina davanti al collegio presieduto dal giudice Salvatore Marinaro è stato chiamato a testimoniare il consulente tecnico della Rfi. Citato come teste dall’avvocato Bruno Assumma che tutela proprio quella società.

Il treno, il 19 dicembre di sei anni fa, si era scontrato con un enorme masso che si era staccato dalla parete rocciosa precipitando sui binari della rete ferrata che da Sassari porta a Chilivani. Per quei fatti, come aveva stabilito il gup a ottobre del 2013, Trenitalia non deve rispondere in Tribunale, mentre erano stati rinviati a giudizio i dirigenti della Rete ferroviaria italiana Salvatore Crispo, Antonello Sanna e Daniele Seglias, assistiti dagli avvocati Franco Luigi Satta, Luigi Satta e Guido Manca Bitti. Le accuse sono di disastro colposo e omicidio colposo determinato, secondo il pubblico ministero Gianni Caria, dalla inosservanza di alcune norme sulla sicurezza.

E proprio su questo punto, sulla sicurezza e sulla possibilità di prevedere e prevenire quella frana, si sono concentrate ieri le domande del pm. All’ingegnere consulente tecnico della difesa di Rfi è stato cioè chiesto se il modello organizzativo 231 della società – ossia quell’istituto che viene adottato per prevenire la responsabilità penale degli enti – può essere in grado di prevedere un evento come una frana. Se spiega, cioè, come un rischio idrogeologico può influire sulla sicurezza del treno. La risposta del teste è stata chiara: «Il modello organizzativo non deve valutare lo specifico rischio ma deve dire solo se le procedure dell’azienda sono idonee. Il 231 non entra nel merito perché a questo pensano già le disposizioni normative interne della società».

E con questa testimonianza si è chiusa l’attività istruttoria che il prossimo 14 settembre lascerà spazio alle discussioni del pm Caria e degli avvocati di parte civile. Poi toccherà ai legali della difesa. In una delle ultime udienze il loro consulente Alberto Prestininzi aveva spiegato: «Quella frana fu un evento talmente eccezionale che non poteva essere previsto». Tra i massimi esperti geologi in Italia, Prestininzi si era soffermato sulla particolare conformazione della montagna che costeggia la ferrovia e aveva spiegato che «disastri come quello del 2009, per via della loro eccezionalità - paradossalmente - stanno più in basso in una ipotetica graduatoria di eventi probabili. E quindi per questo sono difficilmente prevedibili».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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