La Cassazione: nessuno stato di sofferenza a Pippolandia
ITTIRI. Sono state depositate alcuni giorni fa le motivazioni della sentenza di Cassazione che lo scorso luglio aveva messo la parola fine alla vicenda giudiziaria che per mesi ha interessato il...
ITTIRI. Sono state depositate alcuni giorni fa le motivazioni della sentenza di Cassazione che lo scorso luglio aveva messo la parola fine alla vicenda giudiziaria che per mesi ha interessato il canile Pippolandia di Ittiri. La suprema corte ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Sassari contro il dissequestro della struttura che era stato ordinato lo scorso 7 gennaio dal tribunale del Riesame. Nessun reato è stato commesso a Pippolandia. Tutte le contestazioni mosse dalla Procura di Sassari - nei cui uffici era stato presentato un esposto - non hanno fondamento.
Ed è scritto nero su bianco nelle motivazioni della sentenza che ha respinto la richiesta del pm: «Il ricorso è manifestamente infondato», dicono i giudici della suprema corte che in riferimento ai contenuti dello stesso ricorso parlano di «valutazioni meramente probabilistiche, sganciate da qualsiasi elemento oggettivo».
Il tribunale del Riesame aveva ritenuto insussistenti tutte le accuse mosse nei confronti dei gestori del canile. Accuse che avevano portato la Procura a disporre il sequestro con l’affidamento in custodia alla Lega per la difesa del cane (che aveva presentato la denuncia). Ma il riesame aveva accolto la documentazione prodotta dall’avvocato Stefano Porcu con la quale erano state contrastate in maniera dettagliata e precisa le contestazioni.
Il pm in particolare contestava l’articolo 727: “detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura”. La Cassazione, nelle motivazioni, spiega che quella norma sanziona non la semplice detenzione di animali in condizioni incompatibili «ma richiede che le stesse siano produttive di gravi sofferenze».
E i cani di Pippolandia non erano in uno stato di “grave sofferenza”. Mai è stato dimostrato. «Ecco perché appare infondato – continua la suprema corte – il sillogismo del ragionamento del pm secondo cui dalle carenze gestionali del canile sarebbe derivato uno stato di detenzione incompatibile, con gravi insofferenze. Affermazione, peraltro, fondata su valutazioni di tipo soggettivo – rincarano la dose i giudici di Roma – e non di tipo oggettivo, non risultando svolta alcuna valutazione circa l’evidenza di tali “gravi sofferenze” su nessuno dei 343 animali ospitati. Tanto più che lo stesso tribunale del riesame evidenzia come non potesse neppure parlarsi di sovraffollamento, essendo la struttura autorizzata a ospitare 500 cani». (na.co.)
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