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Il collezionista d’arte beffato dal venditore può chiedere i danni

Il collezionista d’arte beffato dal venditore può chiedere i danni

Qualche tempo fa avevo incaricato tramite mail e varie telefonate un conoscente ad acquistare, per me ma a nome suo, due dipinti a Milano. Con grande stupore, nel consegnarmi uno dei due quadri, mi...

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Qualche tempo fa avevo incaricato tramite mail e varie telefonate un conoscente ad acquistare, per me ma a nome suo, due dipinti a Milano. Con grande stupore, nel consegnarmi uno dei due quadri, mi ha detto che l’altro è stato da lui ceduto, dopo l’acquisto, ad altri “pretendenti”. Tenevo molto a quei quadri, sia per mio interesse personale, in quanto collezionista, sia perché il valore di uno solo è nettamente inferiore alla coppia. Ho qualche possibilità di avere il secondo quadro?

La passione per l’arte è una delle più forti pulsioni che possono essere coltivate, ma vediamo di analizzare il problema da un punto di vista giuridico. L’accordo raggiunto con la persona di sua fiducia ha tutti gli elementi del contratto di mandato senza rappresentanza ad acquistare beni mobili determinati. Per tale tipologia contrattuale non è richiesta alcuna forma vincolante essendo il rapporto regolato dal principio di buona fede che deve manifestarsi attraverso la correttezza necessaria per raggiungere il risultato e quindi tale da soddisfare l’interesse del mandante, ossia la persona che ha incaricato ad acquistare. Sebbene l’acquisto sia stato compiuto in nome proprio del mandatario, l’articolo 1706 del Codice civile prevede la possibilità per il mandante di agire, al fine di rivendicarne la proprietà, direttamente verso i terzi possessori del bene. Tuttavia, qualora questi ultimi abbiano acquistato in forza di un titolo idoneo e in buona fede, nulla potrà pretendersi dagli stessi e si potrà agire solo contro il mandatario per inadempimento contrattuale. Dunque le strade percorribili sono due: agire nei confronti del possessori attuali del secondo quadro dimostrandone la mala fede, oppure agire avverso il soggetto incaricato dell’acquisto per il risarcimento del danno. È evidente, infine, che il contratto concluso potrà essere risolto anche in riferimento all’unico quadro consegnato.(Avv. Giuseppe Bassu)

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