Il cortile-parcheggio è di tutti anche se l’atto notarile non è chiaro
Il nostro palazzo confina con un cortile usato come parcheggio. L’area non è inclusa tra le parti comuni elencate nel regolamento contrattuale, ma è menzionata come parte confinante in tutti i rogiti...
Il nostro palazzo confina con un cortile usato come parcheggio. L’area non è inclusa tra le parti comuni elencate nel regolamento contrattuale, ma è menzionata come parte confinante in tutti i rogiti dove si fa riferimento a “diritti di comproprietà e compossesso”. Questa frase non c’è nell’atto dell’appartamento al piano terra dove tuttavia si fa riferimento agli articoli 1117 e seguenti del c.c. È possibile che solo i condomini abbiano comproprietà e compossesso dell’area scoperta o il proprietario dell’appartamento al primo piano ha gli stessi diritti in forza in forza della l. 765/1967?
L’art. 1117 c.c. pone una presunzione in ordine alle parti comuni del fabbricato, presunzione che può essere vinta da un titolo contrario. Generalmente, al fine di stabilire se sussista un titolo contrario a tale presunzione, si fa riferimento all’atto costitutivo del condominio ovvero al primo atto di trasferimento di un’ unità immobiliare dell’originario proprietario ad un altro soggetto, dal quale «devono risultare in modo inequivocabile elementi rivelatori della esclusione della condominialità». (Cass. 11877/2002). La presunzione legale di condominialità deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune. Nel caso di specie l’area scoperta annessa al fabbricato, utilizzata già quale parte comune, potrebbe rientrare nell’art. 1117 c.c. quale suolo su cui sorge il fabbricato.(Ufficio studi Consiglio notarile dei distretti riuniti Sassari, Nuoro e Tempio)
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