La Nuova Sardegna

Sassari

L’esecutrice “distratta” dopo un anno non ha ancora pagato i legati

Un mio zio, morto un anno fa, ha lasciato vari lasciti nominando esecutrice testamentaria una persona che è anche erede di ogni bene e, in caso di sua incapacità, uno dei suoi figli. L’esecutrice non...

21 ottobre 2015
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Un mio zio, morto un anno fa, ha lasciato vari lasciti nominando esecutrice testamentaria una persona che è anche erede di ogni bene e, in caso di sua incapacità, uno dei suoi figli. L’esecutrice non ha ancora provveduto a pagare i legati. Nel caso in cui non accettasse l’incarico, decorso l’anno previsto dall’articolo 702 del c.c. e non vi provvedesse anche l’altra persona chiedo: 1) si può ricorrere all’autorità giudiziaria perché nomini un altro? 2) gli esecutori inadempienti possono essere chiamati in giudizio per danni? 3) a chi spettano gli interessi sulle somme destinate ai legati e maturati?

L’adempimento dei legati e il pagamento dei creditori ereditari spetta, per legge, agli eredi. Tuttavia, il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari che, in luogo degli eredi (ma sempre con sostanze ereditarie, si badi) adempiano i legati e paghino i creditori ereditari. La persona nominata quale esecutore testamentario rimane investita delle relative funzioni e delle conseguenti responsabilità (nei confronti degli eredi, dei legatari e dei creditori ereditari) solo una volta che abbia espressamente accettato l’incarico. Prima di tale accettazione, nessuna responsabilità sorge in capo ad essa. E’ poi possibile ricorrere all’Autorità Giudiziaria affinché essa assegni un termine alla persona nominata per accettare o meno l’incarico; decorso tale termine senza che sia intervenuta accettazione, non vi è alcun esecutore testamentario e l’obbligo di pagare i legati e i debiti ereditari torna a gravare unicamente sugli eredi, come per legge. Pertanto, rispondendo ai quesiti posti nello specifico dal nostro lettore: 1) non si può ricorrere all’Autorità Giudiziaria per far nominare un altro esecutore testamentario; solo la volontà del testatore può infatti nominarlo; in assenza di esecutore, spetta comunque agli eredi pagare i legati e i debiti ereditari; 2) le persone chiamate all’ufficio di esecutore testamentario, se non hanno mai accettato l’incarico, non possono essere chiamate a rispondere per danni, perché non hanno mai assunto la veste di esecutori testamentari, non avendo mai accettato, né è ipotizzabile un loro dovere di accettare; 3) gli interessi sulle somme oggetto di legato spettano, ovviamente, ai legatari stessi; il legatario di una somma di denaro, infatti, non è altro che un creditore; a lui pertanto spettano gli interessi maturati sulle somme dovute. (Ufficio studi Consiglio notarile)

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