Quel silenzio non è assenso o dissenso ma inadempimento
Egregio avvocato Bassu, sono trascorsi più di sette mesi da quando ho sostenuto la visita per l’invalidità civile e non mi è stato comunicato alcun esito. Ho inviato una lettera per sollecitare ma...
Egregio avvocato Bassu, sono trascorsi più di sette mesi da quando ho sostenuto la visita per l’invalidità civile e non mi è stato comunicato alcun esito. Ho inviato una lettera per sollecitare ma senza risultati. Cosa posso fare?
La conclusione dei procedimenti amministrativi è una prerogativa che la legge ritiene indispensabile per garantire l’efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione. Il riconoscimento dell’invalidità civile è disciplinato dalla legge 104/92 il cui art. 4 co. 3-bis stabilisce che la commissione medica, competente a svolgere gli accertamenti sanitari, deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e pertanto il verbale d’accertamento deve pervenire nel termine indicato.
Nel caso rappresentato si ha dunque un silenzio dell’amministrazione qualificabile né come assenso né come dissenso bensì come inadempimento. Per tutelare i propri diritti è stato correttamente inviata una lettera di sollecito, ma l’infruttuosità della stessa può ammettere un’azione giudiziaria contro il silenzio dell’amministrazione. In particolare l’art. 31 del codice del processo amministrativo consente di rivolgersi al T.A.R. perché venga accertato il mancato adempimento e, conseguentemente, condannare l’amministrazione a provvedere al rilascio del provvedimento entro un termine indicato dal giudice nonché al risarcimento del danno da ritardo. Tuttavia, dal momento che è richiesta una valutazione discrezionale di tipo medico, non pare possibile chiedere la fondatezza della pretesa economica o agevolativa dell’invalidità.
Non conoscendo il contenuto dell’istanza presentata è opportuno avvertire che non sempre l’amministrazione risulta inadempiente e, come tale, censurabile. Infatti la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che non si incorre in un silenzio illegittimo qualora la stessa istanza venga presentata più volte senza che siano cambiate le condizioni di fatto, qualora la domanda sia "assurda o manifestamente infondata" oppure qualora sia illegale. Pertanto prima di procedere a qualsiasi azione legale è opportuno verificare il contenuto dell’istanza presentata nonché l’esatta competenza della amministrazione.(Avv.Giuseppe Bassu)
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