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Riabilitazione “in nome del popolo italiano”

Riabilitazione “in nome del popolo italiano”

Un lettore idoneo a un concorso pubblico ha subìto una sentenza penale di condanna e ora teme di perdere il lavoro

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Recentemente sono stato dichiarato idoneo ad un concorso pubblico e su richiesta ho dichiarato di aver avuto una sentenza penale dalla quale sono stato peraltro riabilitato. Tale fatto potrebbe non farmi assumere?

La Costituzione italiana prevede che la pena sia orientata alla rieducazione del condannato al fine di un reinserimento sociale ed evitare future commissioni di reati. A questa finalità tende la riabilitazione penale, prevista dall’art. 178 c.p., attraverso la quale si estinguono gli effetti penali della condanna e le pene accessorie, ivi comprese l’iscrizione nei certificati penali e l’eventuale interdizione dai pubblici uffici. Una corretta analisi del problema non può prescindere dal tipo di concorso affrontato e dal reato per il quale è stato condannato, elementi non forniti nel quesito. Dai dati rappresentati risulta comunque già ottenuta la riabilitazione penale sicché è stata riacquistata la capacità di esercitare le facoltà lavorative che erano precluse a seguito della condanna quali, fra le altre, la possibilità di partecipare a concorsi pubblici. Di norma in tali concorsi è richiesto di non aver riportato condanne penali e, sebbene riabilitato, l’aspirante vincitore deve dichiarare l’esistenza del precedente in quanto la pubblica amministrazione ha la possibilità di verificare le condanne esistenti, sebbene non risultanti dal certificato del casellario giudiziario rilasciato ai privati. Attraverso la riabilitazione viene tuttavia superato l’ostacolo alla partecipazione al concorso e, di norma, nulla osta all’assunzione nell’amministrazione che lo ha indetto. Tuttavia, non va trascurato che alcuni bandi, specialmente per i settori delle forze armate, richiedono le “qualità morali e di condotta prescritte per l’ammissione ai concorsi per la magistratura ordinaria”.

In questi casi le verifiche inerenti la condotta del candidato, effettuate anche successivamente alla selezione, possono individuare una condotta censurabile che potrebbe escludere l’inserimento nel ruolo lavorativo. Anche in questi casi l’esclusione non è automatica in quanto l’amministrazione è tenuta a verificare caso per caso l’incidenza del precedente penale sulle future mansioni che saranno affidate, il tipo di reato commesso, il tempo trascorso ed ogni altra circostanza fattuale necessaria per valutare le qualità morali del candidato. A fronte di un provvedimento sfavorevole sarà possibile ricorrere al Tar al fine di sindacare la decisione ove presenti i caratteri di un eccesso di potere o di violazione di legge.

Dunque, la riabilitazione penale, salvo le verifiche di cui si è detto, reinserisce il condannato nelle prerogative di quel “popolo italiano”, nel nome del quale il giudice aveva condannato.

Avvocato Giuseppe Bassu

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