La biblioteca antica del parente colto andrà alla comunità
Un parente è morto lasciando una sterminata biblioteca con libri anche molto antichi. L’idea degli eredi è quella di consegnare questo patrimonio alla collettività ma, come avrete capito, non è...
Un parente è morto lasciando una sterminata biblioteca con libri anche molto antichi. L’idea degli eredi è quella di consegnare questo patrimonio alla collettività ma, come avrete capito, non è chiaro come questa operazione dovrebbe essere portata a compimento. Nessuno degli eredi vuole infatti occuparsi di una eventuale Fondazione, e del resto c’è il timore che donando a una biblioteca già esistente il patrimonio librario venga suddiviso, facendo venire meno la memoria di chi quei libri li ha collezionati con tanta passione e cura.
Gentile lettore, considerato che nella collezione sono ricompresi libri antichi e, sembra di capire, di pregio, potrebbero trovare applicazione gli obblighi di protezione e di conservazione e le tutele in genere di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali).
In proposito la invitiamo a verificare l’esistenza di vincoli in tal senso presso la competente Soprintendenza. In ogni caso, qualora si intenda procedere ad una donazione in favore di una biblioteca pubblica, meglio se universitaria in quanto i libri saranno in tal caso, con ogni probabilità, maggiormente consultati, la collezione diviene oggetto di specifica e stringente tutela in quanto, in base al disposto dell’articolo 10 comma 2 lettera c) del citato D.Lgs., sono beni culturali «le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico». Infine nel caso in cui, in assenza di vincoli preesistenti, si opti per una donazione in favore di altri soggetti (per esempio in favore di un’associazione o di una fondazione con scopi culturali), è possibile utilizzare l’istituto della donazione modale (articolo 793 c.c.). Più precisamente, al fine di attribuire rilevanza giuridica alle esigenze degli eredi da lei prospettate, si potrebbe procedere ad una donazione con l’onere per la parte donataria di non frazionare o suddividere la collezione ed anche, eventualmente, di intitolare una stanza della biblioteca, o altro spazio, alla memoria dello zio che tale collezione ha creato. La parte donataria, una volta accettata la donazione, assume una vera e propria obbligazione ed è tenuta all’adempimento dell’onere medesimo entro i limiti del valore della cosa donata. È anche possibile prevedere in atto che l’inadempimento dell’onere comporti la risoluzione della donazione.(Ufficio studi Consiglio notarile)
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