La Nuova Sardegna

Sassari

La nuora pretende di vedere i conti... correnti

Il c/c era cointestato al defunto e a sua madre: verificare le condizioni

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Una cugina aveva un conto corrente con una somma intestato a lei e al figlio defunto, il quale era anche titolare di buoni fruttiferi postali. A chi spettano i soldi? Questo figlio, senza prole, possedeva un appartamento intestato solo a lui, a chi spetta? Il figlio defunto e la nuora, in separazione dei beni dal marito, non avevano i beni in comunione e ora lei chiede gli estremi del vecchio conto corrente, spento e aperto con altre coordinate.

La scomparsa del figlio della cugina ha determinato l’apertura della successione verso i parenti superstiti secondo le regole della successione legittima. In generale, l’art. 583 cod. civ. prevede che al coniuge senza figli spettino 2/3 dell’eredità qualora concorra con un ascendente, padre o madre che sia. Tuttavia occorre distinguere il destino dei beni in base alle caratteristiche indicate nel quesito. Per quanto riguarda il conto corrente bancario cointestato al defunto e alla madre occorre verificare le condizioni contrattuali, in particolare la modalità di prelievo secondo lo schema della firma congiunta o disgiunta. Infatti, ai sensi dell’art. 1854 cod. civ. quando il conto è intestato a più persone, con facoltà di compiere operazioni separatamente, gli intestatari sono considerati creditori in solido con conseguente parità delle quote. Tuttavia tale presunzione è denominata “semplice” cioè suscettibile di essere superata dimostrando il contrario. La Cassazione ha privilegiato l’aspetto formale e reale dei depositi da parte di ciascun intestatario il quale ha la possibilità di provare l’appartenenza esclusiva delle somme disponibili, e ciò anche nell’ipotesi di firma disgiunta. In questo modo rispettando l’onere della prova, la madre del de cuius potrebbe rivendicare la titolarità delle somme escludendo l’intero importo dalla successione. Per quanto riguarda i buoni fruttiferi e l’appartamento intestato unicamente al de cuius, trova applicazione il già citato art. 583 cod. civ. con la precisazione che, essendo i coniugi in regime di separazione dei beni, la quota di eredità dovrà essere calcolata secondo il 100% del bene e non per il solo 50% come accade nei casi di comunione dei beni. In altre parole la moglie del defunto è legittimata a vantare diritti per 2/3 dell’asse ereditario formato dai buoni fruttiferi e dall’appartamento, fermo restando quanto detto in merito alle somme del conto corrente bancario.

Avvocato Giuseppe Bassu

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