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Come convincere la “pecora nera” a rispettare le regole

Come convincere la “pecora nera” a rispettare le regole

Abitiamo in un condominio di 20 persone. Inizialmente c’era un unico contatore condominiale dell’acqua e le bollette venivano ripartite in millesimi, in seguito l’assemblea ha deciso di installare un...

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Abitiamo in un condominio di 20 persone. Inizialmente c’era un unico contatore condominiale dell’acqua e le bollette venivano ripartite in millesimi, in seguito l’assemblea ha deciso di installare un contatore privato in ogni appartamento. Alla fine della posa dei contatori, un condomino si è rifiutato di far eseguire tale lavoro adducendo pretesti e dicendo che avrebbe pagato la differenza fra quanto consumato da noi e quanto rilevato dal contatore unico. A questo punto il condominio può pretendere l’installazione di un contatore nell’appartamento del condomino?

La ripartizione delle spese per l’erogazione dell’acqua all’interno dei singoli appartamenti, situati in un condominio, deve essere regolata secondo una razionale ed efficiente utilizzazione del servizio idrico. A tal proposito la normativa nazionale, da ultimo l’art. 146 del D.Lgs. 152/06, ha previsto l’obbligo di installare contatori individuali per la rilevazione del consumo in ogni singola unità immobiliare di modo che l’assemblea, come avvenuto nel caso rappresentato, possa legittimamente deliberare il criterio di riparto secondo il consumo effettivo segnalato dai singoli contatori.

L’obbligo di installare il contatore trova fondamento, secondo i dati forniti, non solo nella normativa di settore dedicata ma anche in un’apposita delibera assembleare regolarmente adottata secondo i quorum richiesti dalla legge e che pare non essere stata oggetto di impugnazione da parte del condomino oggi dissenziente. L’art. 1137 cod. civ. prevede che le delibere legittime vincolino tutti i condomini sicché gli stessi devono uniformarsi alla regola ivi contenuta e in caso contrario l’amministratore deve porre in essere tutte le attività volte a garantire l’esecuzione della delibera sia in via stragiudiziale che giudiziale davanti al Giudice competente.(Avv. Giuseppe Bassu)

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