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Sassari

Il caso dei pesci alla diossina alla Consulta

di Nadia Cossu
Il caso dei pesci alla diossina alla Consulta

La difesa di Eni contesta il raddoppio dei termini di prescrizione per il disastro colposo, la Cassazione le dà ragione

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SASSARI. Ora è ufficiale: i pesci alla diossina e l’inquinamento del tratto di mare davanti allo stabilimento del Petrolchimico di Porto Torres finiranno davanti ai giudici della Corte costituzionale. Saranno loro a decidere se il disastro colposo contestato ai manager Eni è prescritto oppure no. Nel primo caso l’inchiesta verrà chiusa, nel secondo gli atti torneranno al gup.

La Cassazione. Il 18 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale l’ordinanza integrale della IV sezione penale della corte di Cassazione che ha accolto l’eccezione di incostituzionalità dell’articolo 157 comma 6 del codice penale (nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di disastro colposo sia raddoppiato) sollevata dagli avvocati difensori del colosso Eni, Piero Arru e Fulvio Simoni. Eccezione che la suprema corte ha ritenuto «rilevante e non manifestamente infondata» sulla base del principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

L’inchiesta. Bisogna fare un passo indietro e spiegare perché la difesa di Eni è arrivata a questo. Dopo una “tormentata” fase di indagini preliminari con “correzioni” dei capi di imputazione in corso d’opera, due anni fa il giudice Carla Altieri aveva prosciolto dalle accuse di avvelenamento e disastro ambientale colposi - «per intervenuta prescrizione» - gli imputati Gianfranco Righi, Guido Safran, Diego Carmello, rispettivamente rappresentanti legali (all’epoca dei fatti) della Syndial, della Sasol e della Ineos e Francesco Maria Apeddu direttore dello stabilimento Ineos. Ma l’allora procuratore della Repubblica di Sassari Roberto Saieva aveva presentato ricorso per Cassazione sostenendo che il disastro colposo non fosse in realtà prescritto. La Altieri aveva stabilito che dovesse ritenersi inapplicabile - nel caso in questione - la disciplina introdotta nel 2008 relativa al raddoppio dei termini di prescrizione per quel tipo di reato. Ma nel suo ricorso Saieva aveva fatto notare che quella norma non era entrata in vigore nel 2008 bensì l’8 dicembre del 2005. E quindi prima della consumazione del reato contestato agli imputati. Il giudice aveva quindi commesso un errore. La Cassazione aveva accolto l’eccezione degli avvocati Arru e Simoni che tutelano il manager di Eni Gian Franco Righi: l’articolo 157 non è conforme alla Costituzione nella parte in cui prevede il raddoppio del termine di prescrizione per una serie di reati tra cui il disastro colposo.

Il caso di Torino. In particolare, gli avvocati della difesa avevano richiamato una sentenza della corte costituzionale – su un caso di Torino del 2014 – che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 157 nella parte in cui prevedeva il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di incendio colposo (che rientra come il disastro colposo nelle fattispecie previste dall’articolo 449 del codice penale). In quel caso il gup di Torino rilevò che mentre il reato di incendio doloso «si prescrive in 7 anni», in quello colposo il termine maturerebbe «in dodici anni, risultando quindi largamente superiore a quello previsto per l'incendio doloso». Secondo i giudici costituzionali, in sostanza, la modifica normativa in questione «ribalta la scala di gravità dei due reati: l’ipotesi meno grave resta soggetta a un trattamento molto più rigoroso con inevitabile violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza». Come a dire: un crimine commesso intenzionalmente non può ricevere lo stesso trattamento di quello meno grave causato per colpa.

Il caso Sassari. E agli stessi principi di ragionevolezza si sono appellati gli avvocati Arru e Simoni per quanto riguarda il disastro doloso e colposo che si prescrivono - per effetto sempre di quella norma - entrambi nello stesso periodo determinando «una palese anomalia». In sintesi l’ordinanza della Cassazione pubblicata tre giorni fa dice che l’eccezione della difesa è «non manifestamente infondata» in quanto quella parte di norma è in contrasto con la Costituzione perché non è ragionevole considerare identiche due fattispecie di reato che sono oggettivamente uguali ma che si differenziano per un determinante elemento soggettivo: in una c’è la volontà dell’azione, nell’altra no. La suprema corte dice anche che l’eccezione è «rievante» dal momento che dalla decisione della corte costituzionale dipenderà la prosecuzione o meno del processo penale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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