La Nuova Sardegna

Sassari

Dai nonni tanto amore e a volte aiuti materiali

Sono tenuti a mantenere i nipoti quando i genitori non hanno i mezzi

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Egregio avvocato Bassu, mio figlio ha avuto due figli ed ora si trova nella impossibilità di mantenerli economicamente. Tra l’altro i rapporti con la compagna, non vanno bene ed ora la stessa mi dice che devo pagare io al posto di mio figlio. Mio figlio non è sposato e ormai non convive con la compagna. È vero che devo provvedere?

La solidarietà familiare comporta una serie di obblighi a favore della crescita armoniosa dei figli, siano essi nati da genitori sposati o meno. La Costituzione Italiana garantisce in modo chiaro e completo il minore prevedendo, all’art. 30, il dovere dei genitori di mantenere, educare e istruire i propri figli. Inoltre la stessa disposizione afferma: «Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti». Dopo la riforma del 2013 è stata cancellata qualsiasi discriminazione tra figli nati in costanza di matrimonio e figli naturali sicché la disciplina che andremo ad analizzare trova applicazione nonostante i genitori, come indicato nel quesito, non siano sposati. L’articolo 316 bis, ispirato alle norme costituzionali, prevede l’obbligo per gli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti nel caso in cui si manifesti un’incapacità economica dei figli. La “responsabilità” dei nonni è di tipo sussidiaria perché interviene soltanto se i figli non provvedono all’obbligo di mantenimento sicché occorre verificare concretamente le possibilità economiche. La Corte di Cassazione ha individuato tre ipotesi in cui i nonni sono tenuti a mantenere i nipoti: impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori; rifiuto da parte di entrambi i genitori; omissione di uno dei genitori, qualora l’altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento.

Il caso rappresentato sembra ricadere nella terza ipotesi delineata dalla Suprema Corte per cui l’ex compagna è legittimata a chiedere il contributo ai nonni. Tuttavia va evidenziato come l’obbligo dei nonni sia secondario rispetto a quello dei genitori sicché la compagna dovrà prima agire in giudizio contro il padre naturale dei suoi figli e poi, in caso di incapacità economica, verso i nonni.

Rimane ferma la responsabilità penale per i genitori che trascurano i figli secondo le forme di reato previste dalla legge.

Avvocato Giuseppe Bassu

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