Apparecchiature sofisticate ma inutili, cosa fare?
Il codice civile tutela il compratore ma stabilisce termini di prescrizione
Un anno e mezzo fa ho acquistato da un fornitore sofisticate apparecchiature necessarie per il mio lavoro. Il macchinario acquistato doveva avere, come da accordi, caratteristiche tecniche che invece la macchina consegnata non ha assolutamente! Purtroppo il macchinario è stato fermo, anche nell’imballaggio, per circa un anno perché ho avuto problemi che mi hanno fatto chiudere temporaneamente l’azienda. Al mio sollecito mi hanno detto che è trascorso troppo tempo e che non posso “avanzare pretese”. È corretto? Posso agire in qualche modo?
Nella compravendita di un bene determinato, come ad esempio un macchinario tecnico, non è infrequente che il compratore riceva una “fregatura”, seppur egregiamente impacchettata. La tutela del compratore è prevista, in generale, dagli artt. 1490 e seguenti del cod. civ. attraverso la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto pagato oltre al risarcimento del danno per le conseguenze negative patite a causa dei difetti o mancanze di qualità del bene acquistato. Tuttavia è corretto circoscrivere nel tempo la possibilità di agire per ottenere l’eliminazione del contratto poiché prevale l’esigenza di garantire la certezza dei traffici economici e l’affidamento dei contraenti. L’art. 1495 cod. civ. stabilisce un termine di otto giorni per denunziare il difetto del bene e quello di un anno per poter esigere la restituzione di quanto versato ed, eventualmente, il risarcimento del danno. Lo spirare dei termini preclude il ricorso all’autorità giudiziaria. Tuttavia non può essere trascurata la natura del macchinario tecnico ad alte prestazioni, sicché pare possibile inquadrare la situazione descritta come vendita di cosa diversa da quella pattuita. La Cassazione ha affermato che la mancanza delle caratteristiche funzionali del bene necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente conduce alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 cod. civ. il quale gode di termini di prescrizione più ampi rispetto all’ipotesi di garanzia per vizi della cosa. Pertanto, anche se trascorso qualche anno dalla vendita del macchinario, sarebbe possibile agire in giudizio per ottenere la restituzione del prezzo e, in caso di conseguenze patrimoniali, il risarcimento del danno. Andranno provati tutti gli elementi del caso specifico, in primis la particolarità del macchinario acquistato.
Avvocato Giuseppe Bassu
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