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Sassari

Non è sempre vero che “verba volant e scripta manent”

Gentile avvocato Bassu, un anno e mezzo fa avevo bisogno di trovare velocemente una abitazione per via di una nuova assunzione in città. Tramite annunci ho individuato una casa e il proprietario si è...

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Gentile avvocato Bassu, un anno e mezzo fa avevo bisogno di trovare velocemente una abitazione per via di una nuova assunzione in città. Tramite annunci ho individuato una casa e il proprietario si è reso disponibile ad affittarla. Tuttavia non ha voluto fare uno scritto e oggi mi chiede di lasciare la casa, dicendomi che l’accordo di un anno e mezzo fa non serve a nulla. Come posso tutelare i miei diritti, considerando che in casa c’è anche la mia famiglia e miei figli sono bene integrati?

Verba volant, scripta manent? Perlomeno non sempre. Talvolta la situazione di fatto prevale rispetto alle violazioni di alcune prescrizioni al fine di preservare un interesse particolarmente rilevante e garantire la conservazione del contratto. Come previsto dalla legge sull’equo canone, L. 483/1998, ai fini della validità del contratto di locazione, è richiesta la forma scritta in difetto della quale l’accordo deve ritenersi nullo.

Tuttavia la nullità, che farebbe venir meno gli effetti del contratto come paventato nel quesito, può essere fatta valere soltanto dal conduttore e non anche dal locatore che ha indirizzato unilateralmente l’accordo senza voler redigere un contratto scritto. La ragione di tale scelta legislativa si fonda sulla tutela del contraente debole, ossia del conduttore, che altrimenti rimarrebbe inerme rispetto all’iniziativa del locatore.

Dai dati forniti parrebbe che la scelta di non addivenire alla stipulazione del contratto secondo le forme prescritte dalla legge sia stata indotta dal comportamento del locatore che, profittando dello stato di bisogno, ha evitato la forma scritta. Il locatore pertanto non ha facoltà di far valere la nullità e privare il contratto dell’efficacia prodotta, almeno di fatto, sulla base dell’accordo verbale.

Anche la Cassazione ha recentemente affermato la tutela del conduttore in virtù di un interesse primario perseguito dalla legge ogni qual volta il locatore abbia «preteso l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto».

Infine, in deroga alla disciplina generale che stabilisce l’insanabilità del contratto nullo, l’articolo 13 comma 5 Legge 431/98 riconosce al conduttore la possibilità di sanare il vizio di forma, offrendo così piena tutela al conduttore vittima dell’iniziativa illegale del locatore.(Avv. Giuseppe Bassu)

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