La Nuova Sardegna

Sassari

Pesci alla diossina, interviene il Governo

di Nadia Cossu
Pesci alla diossina, interviene il Governo

La difesa di Eni: incostituzionale il raddoppio dei termini di prescrizione. L’Avvocatura dello Stato: lo ha deciso il legislatore

07 gennaio 2016
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SASSARI. A breve la corte costituzionale fisserà la data della discussione al termine della quale deciderà in merito alla questione di costituzionalità sollevata dagli avvocati difensori di Eni sul caso dei pesci alla diossina e dell’inquinamento del tratto di mare davanti allo stabilimento del Petrolchimico di Porto Torres. Sarà infatti la Consulta a stabilire se il disastro colposo contestato ai manager Eni è prescritto oppure no. Nel primo caso l’inchiesta verrà chiusa, nel secondo gli atti torneranno al gup. Nel frattempo, però, interviene il Governo che attraverso l’avvocatura generale dello Stato chiede che la questione di costituzionalità sollevata dalla difesa di Eni (rappresentata dagli avvocati Piero Arru e Fulvio Simoni) venga rigettata.

L’antefatto. Il 18 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale l’ordinanza integrale della IV sezione penale della corte di Cassazione che ha accolto l’eccezione di incostituzionalità dell’articolo 157 comma 6 del codice penale (nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di disastro colposo sia raddoppiato) sollevata dai legali del colosso Eni. Eccezione che la suprema corte ha ritenuto «rilevante e non manifestamente infondata» sulla base del principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

L’inchiesta. Bisogna fare un passo indietro e spiegare perché la difesa di Eni è arrivata a questo. Tre anni fa il giudice Carla Altieri aveva prosciolto dalle accuse di avvelenamento e disastro ambientale colposi - «per intervenuta prescrizione» - gli imputati Gianfranco Righi, Guido Safran, Diego Carmello, rispettivamente rappresentanti legali (all’epoca dei fatti) della Syndial, della Sasol e della Ineos e Francesco Maria Apeddu direttore dello stabilimento Ineos. Ma l’allora procuratore della Repubblica di Sassari Roberto Saieva aveva presentato ricorso per Cassazione sostenendo che il disastro colposo non fosse in realtà prescritto. Il giudice aveva stabilito che dovesse ritenersi inapplicabile - nel caso in questione - la disciplina introdotta nel 2008 relativa al raddoppio dei termini di prescrizione per quel tipo di reato. Ma nel suo ricorso Saieva aveva fatto notare che quella norma non era entrata in vigore nel 2008 bensì l’8 dicembre del 2005. E quindi prima della consumazione del reato contestato agli imputati.

La Cassazione. La Suprema Corte ha però accolto l’eccezione degli avvocati Arru e Simoni: l’articolo 157 non è conforme alla Costituzione nella parte in cui prevede il raddoppio del termine di prescrizione per una serie di reati tra cui il disastro colposo. In particolare, gli avvocati della difesa avevano richiamato una sentenza della Corte costituzionale secondo cui non è accettabile che «l’ipotesi di reato meno grave resti soggetta a un trattamento molto più rigoroso con inevitabile violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza». Un crimine commesso intenzionalmente non può ricevere lo stesso trattamento di quello meno grave causato per colpa. E agli stessi principi di ragionevolezza si erano appellati gli avvocati Arru e Simoni per quanto riguarda il disastro doloso e colposo che si prescrivono - per effetto di quella norma - entrambi nello stesso periodo determinando «una palese anomalia».

Il Governo. L’Avvocatura dello Stato non è dello stesso avviso: «La scelta legislativa di prevedere per il reato di disastro colposo lo stesso termine prescrizionale previsto per il reato di disastro ambientale innominato è giustificata dal crescente allarme sociale generato dai delitti colposi di danno ambientale». E poi ci sono motivi di «ordine probatorio, essendo indubbia la complessità delle indagini e degli accertamenti tecnici necessari ai fini del riconoscimento della colpa. Non si ravvisa pertanto il profilo di irragionevolezza della norma in questione denunciato dalla Corte di Cassazione, posto che la previsione dei medesimi termini prescrizionali per i due reati è frutto di una scelta fondata su valutazioni discrezionali del legislatore , insuscettibili di essere sindacate dalla Corte costituzionale».

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