La Nuova Sardegna

Sassari

È sempre obbligatorio pubblicare il testamento olografo

È sempre obbligatorio pubblicare il testamento olografo

Fra le carte di mia moglie, deceduta di recente, ho trovato un testamento olografo nel quale dichiara di lasciare alla nostra unica figlia solo la legittima e tutto il resto a me, in questo caso...

27 gennaio 2016
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Fra le carte di mia moglie, deceduta di recente, ho trovato un testamento olografo nel quale dichiara di lasciare alla nostra unica figlia solo la legittima e tutto il resto a me, in questo caso come avverrà la divisione? La casa era in comunione dei beni. Se non faccio valere il testamento olografo cambia qualcosa?

In primo luogo è opportuno ricordare che per legge è obbligatorio pubblicare un testamento olografo del quale si è in possesso. Lei non ha la facoltà di farlo valere o meno; è invece obbligato a portarlo il prima possibile da un notaio per procedere alla pubblicazione. Dal tenore letterale del testamento di sua moglie, come da lei prospettato, emerge che la volontà della defunta è stata quella di attribuire alla unica figlia la sola quota di legittima e a lei tutto il resto. La legge prevede che la quota di legittima, in caso di concorso tra il coniuge e un solo figlio, è di un terzo per ciascuno; il restante terzo è “disponibile”, nel senso che il testatore può attribuirlo a chi vuole. Ma la quota “di legittima” e la quota “disponibile” non si calcolano sul patrimonio ereditario, ma su un patrimonio così detto fittizio, ottenuto sommando al patrimonio ereditario i beni eventualmente donati in vita dal defunto e sottraendo i debiti eventualmente lasciati dal medesimo. Pertanto, per sapere come andrà divisa la casa, occorre conoscere se la defunta: a) ha fatto donazioni in vita; b) ha lasciato debiti. Tornando al caso concreto prospettato, ipotizzando che la defunta non abbia lasciato debiti e non abbia fatto donazioni in vita, la casa spetterà per un mezzo a Lei per via dell’acquisto effettuato in comunione legale; l’altro mezzo sarà diviso, a sua volta, per un terzo a sua figlia e per i restanti due terzi a Lei per successione. In definitiva, facendo le dovute somme delle frazioni così ottenute, sulla casa spetteranno a Lei i cinque sesti e a Sua figlia il restante sesto.(Ufficio studi Consiglio notarile)

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