Se la casa “invecchia” il risarcimento può essere escluso
Per ben vent’anni sono rimasto in affitto in una casa pagando sempre e nei tempi, senza mai un problema. Di recente ho acquistato casa perché dovevo trasferirmi di città. Il proprietario della casa...
Per ben vent’anni sono rimasto in affitto in una casa pagando sempre e nei tempi, senza mai un problema. Di recente ho acquistato casa perché dovevo trasferirmi di città. Il proprietario della casa affittata, lasciandomi di pietra, mi ha chiesto il pagamento di una somma, secondo me troppo elevata, perché risulta danneggiata una piccola condotta idrica. Devo pagare? Non ho mai fatto lavori né utilizzato in modo anomalo il lavello.
Le norme di comune civiltà, oltre che quelle giuridiche, impongono la restituzione della cosa locata nello stato in cui si trovava al momento in cui venne ricevuta.
In particolare l’art. 1590 cod. civ. individua un vero e proprio obbligo per il conduttore, fonte di responsabilità in caso di mancato rispetto.
Tale obbligo consiste nel servirsi del bene con la diligenza del buon padre di famiglia, ossia attraverso il rispetto dei canoni comportamentali idonei a preservare l’immobile e mantenerlo in buono stato sino alla restituzione.
Indipendentemente dalla correttezza e puntualità dei pagamenti, occorre verificare il tipo di deterioramento e la sua riconducibilità al comportamento tenuto durante la permanenza nell’abitazione da parte del conduttore.
Dai dati forniti non emerge alcuna condotta idonea a produrre un danno né la sua notorietà al conduttore sicché, considerata anche la durata del contratto, la rottura di una condotta idrica parrebbe configurare un deterioramento dovuto all’ “invecchiamento” dell’immobile.
Il normale uso dell’abitazione e la causa esterna rispetto al comportamento dell’inquilino inducono a ritenere non dovuto alcun risarcimento, in considerazione di un danno riferibile al conduttore stesso.
L’art. 1950 co.3 cod. civ., infatti, esclude il risarcimento per il “perimento o deterioramento dovuti a vetustà”, circostanza che pare ravvisabile nel caso rappresentato.
In effetti, avendo normalmente utilizzato i servizi a disposizione dell’immobile, non pare individuabile alcun danno risarcibile e in ogni caso, là dove si riscontrasse un danneggiamento dovuto a negligenza del conduttore, il risarcimento potrà consistere nella riparazione a proprie spese della condotta idrica.(Avv.Giuseppe Bassu)
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