La Nuova Sardegna

Sassari

Tutti obbligati quando la colonna montante comincia a fare acqua

Premesso che ho locato un appartamento, sito in un condominio, nel quale si sono verificati danni da infiltrazione di acqua provenienti da parti comuni (colonna montante) del citato condominio....

10 febbraio 2016
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Premesso che ho locato un appartamento, sito in un condominio, nel quale si sono verificati danni da infiltrazione di acqua provenienti da parti comuni (colonna montante) del citato condominio. Puntualizzo che i danni riguardano esclusivamente il conduttore. Ciò premesso chiedo: il conduttore deve mettere in mora il danneggiante condominio e eventualmente agire in giudizio, oppure deve mettere in mora il locatore il quale eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del condominio?

I danni provocati dalle parti comuni, quale è la colonna montante, obbligano il condominio a risarcire in quanto ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ. assume la qualità di custode. Quando l’infiltrazione di acqua pregiudica il godimento dell’appartamento, il danno colpisce chi vi abita, sia esso proprietario o conduttore dell’unità immobiliare. Il conduttore è tenuto, ai sensi dell’articolo 1587 cod. civ. ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell’uso dell’immobile rispondendo del deterioramento della casa.

Nel caso rappresentato il danneggiato è dunque il conduttore, il quale deve tenere un comportamento idoneo a restituire la cosa locata nello stato in cui si trovava e quindi deve agire per eliminare i danni che ne pregiudicano il godimento.

Dirimente ai fini del problema rappresentato è l’articolo 1585 cod. civ. che stabilisce la legittimazione del conduttore ad azionare i rimedi giuridici necessari per ottenere il risarcimento del danno e il ripristino della situazione antecedente al danno.

La Corte di Cassazione ha affermato il diritto del conduttore alla tutela risarcitoria nel caso di infiltrazione proveniente da parti comuni dell’edificio. La Suprema Corte ha evidenziato, altresì, come l’ingiustizia del danno non sia riferita alla proprietà del bene danneggiato ma alla lesione del diritto del conduttore che potrà così avanzare una pretesa di risarcimento nei confronti del condominio.

Non trattandosi di diritti avanzati da terzi sull’immobile, circostanza che avrebbe fondato il necessario intervento del locatore, la richiesta di risarcimento e di lavori per il ripristino della struttura andrà effettuata dal conduttore.(Avv. Giuseppe Bassu)

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