Necessario il consenso di tutti per l’ alienazione delle cose comuni
Uno degli eredi di una proprietà immobiliare non è interessato né a comprare, né a vendere. Essendo tutti gli altri disponibili a vendere, vorremmo sapere se legalmente si può costringere chi si...
Uno degli eredi di una proprietà immobiliare non è interessato né a comprare, né a vendere. Essendo tutti gli altri disponibili a vendere, vorremmo sapere se legalmente si può costringere chi si oppone a farlo.
Il quesito è uno dei più ricorrenti tra quelli rivolti all’Ufficio studi. Invitiamo a i lettori a consultare l’ormai ricco archivio della rubrica “L’esperto risponde” presente nel sito della Nuova Sardegna. Per quanto attiene alla vendita della cosa comune, come regola generale l’articolo 1108 del codice civile, dispone che «è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune» L’unica eccezione riguarda la vendita dei beni ereditari per la quale i «coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse» possono disporre la vendita in caso di necessità di pagare i debiti e i pesi ereditari. La strada da percorrere, qualora manchi l’unanimità del consenso, sarebbe quella di procedere alla divisione. Se non si riesce a farla in via amichevole si può richiedere la divisione giudiziale. In questo contesto, qualora la natura dei beni facenti parte di una comunione non ne consenta agevolmente la divisione, si può procedere alla sua assegnazione
a uno dei comproprietari, che corrisponderà agli altri il valore in danaro della loro quota, oppure alla sua vendita forzata con conseguente ripartizione del ricavato tra i comproprietari. (Ufficio studi del Consiglio notarile)
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