La Nuova Sardegna

Sassari

Il testamento “nuncupativo” può essere sanato

Non sempre “verba volant”: a volte queste ultime volontà non sono nulle

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Anni fa un familiare fece un testamento olografo di cui parlò durante una festa di famiglia molto partecipata. Ci spiegò che tutti dovevano sapere quali erano le sue ultime volontà per non offendersi dopo la sua morte. Questa persona, che non ha legittimari, disse in quella occasione che intende lasciare tutto a una nipote che si prende cura di lui. Ora questa persona si è ammalata di Alzheimer e nei rari momenti di lucidità continua a cercare il suo testamento perché non ricorda dove lo ha messo. Noi sospettiamo che qualcuno abbia fatto sparire l’atto. Può valere, come prova della sua volontà, la dichiarazione fatta davanti alla famiglia riunita?

Il testamento “verbale” chiamato “nuncupativo” era consentito nel Diritto Romano ed ancora – in Sardegna – nel 1700 si trovano annotati testamenti simili ricevuti da parroci e curati.

Attualmente le nostre leggi prevedono tassative “forme” per i testamenti (olografo, pubblico, segreto) e sia la giurisprudenza come la dottrina si dividono nel ritenere il testamento “verbale” inesistente oppure nullo. Nell’ipotesi di testamento inesistente, alla dichiarazione verbale non può essere attribuito alcun valore giuridico e le disposizioni patrimoniali non hanno nessuna possibilità di essere applicate.

Nel caso in esame, se si ritiene il testamento nullo per mancanza di una delle forme prescritte (un supporto materiale e l’autografia), esso può essere sanato con ricorso al disposto dell’articolo 590 del codice civile che ha lo scopo di sanare il testamento nullo da qualsiasi causa dipenda la nullità.

Ovviamente il potere di attribuire validità ad una dichiarazione verbale riportata da terzi dopo la morte del presunto testatore spetta esclusivamente al magistrato che dovrà impostare la sua indagine con grande rigore sia relativamente all’esistenza della dichiarazione verbale resa dal testatore sia nell’interpretazione del contenuto della stessa a norma dell’articolo 1362 del codice civile che pur dettato in materia di atti bilaterali è stato dalla Corte di Cassazione ritenuto applicabile anche al testamento.

Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio

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