Fermo amministrativo cancellato se l’auto è indispensabile
Egregio esperto, Equitalia mi ha notificato un provvedimento di fermo amministrativo sull’autovettura che mi serve per lavorare. L’autovettura mi è assolutamente necessaria e senza la quale non posso...
Egregio esperto, Equitalia mi ha notificato un provvedimento di fermo amministrativo sull’autovettura che mi serve per lavorare. L’autovettura mi è assolutamente necessaria e senza la quale non posso effettuare il mio lavoro. Ho anche chiesto a Equitalia, documentando, che effettuasse la cancellazione del fermo appellandomi al D.P.R. 602/1973 art. 82 co. 2° che stabilisce come il veicolo non può essere sottoposto a fermo amministrativo se è strumentale allo svolgimento dell’attività di impresa o della professione, nonostante ciò Equitalia ha respinto l’istanza dichiarando che pur essendo esaustiva la documentazione inviata, sarebbe possibile evitare l’iscrizione del fermo amministrativo solo estinguendo il debito ad esso riferito. Cosa possa fare?
Sul punto la legge appare chiara e se il contribuente, entro trenta (30) giorni dalla notifica del fermo dimostra agli uffici competenti la strumentalità del bene, il fermo deve essere cancellato. Ciò non significa, naturalmente, che Equitalia non possa riscuotere le somme dovute, ma solo che non può farlo rivalendosi sul veicolo essenziale per l’attività lavorativa anche perché inevitabilmente al contribuente viene impedito di lavorare non potrà mai estinguere il proprio debito nei confronti dell’amministrazioni finanziaria.
Di fronte al rifiuto di Equitalia che non pare disposta a cancellare il fermo, l’interessato può rivolgersi al giudice chiedendo la sospensione della procedura esecutiva per poi di seguito far valere l’illegittimità del fermo amministrativo ai senso dell’articolo indicato dal lettore.(Avv. Giuseppe Bassu)
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