Testare o donare, questo è il dilemma
Due genitori alle prese con la scelta più opportuna da fare per trasferire ai figli la proprietà di due appartamenti
Io e mia moglie siamo comproprietari di un appartamento, mentre un altro è al 100% di mia moglie che l’ha ricevuto in donazione da suo padre. Per trasferire la titolarità degli immobili ai miei figli, è preferibile optare per la donazione o per la successione?
Il suo quesito pone essenzialmente questioni di opportunità e la scelta non può dipendere che dalle loro valutazioni e preferenze. Per orientarsi bisogna tenere presenti, tra l’altro, i seguenti aspetti:
1) Gli effetti della donazione si producono in genere immediatamente, mentre quelli della successione sono rinviati al momento della scomparsa del disponente.
2) Le imposte di donazione e quelle di successione sono regolate dalle medesime norme e sono in linea di massima identiche.
3) Lei non precisa quanti siano i figli e se pensate di destinare gli immobili a tutti congiuntamente o a ciascuno separatamente. In questa seconda ipotesi, colui che dovesse ricevere da solo l’appartamento che appartiene esclusivamente alla madre non riceverebbe nessun diritto immobiliare dal padre: ciò creerebbe in teoria i presupposti per una lesione della quota di “legittima” che per legge spetta a tutti i legittimari (figli e coniuge superstite).
4) Per evitare problemi relativi alla legittima si dovrebbe: o lasciare che gli immobili cadano naturalmente in successione a favore di tutti gli eredi legittimi (tra i quali rientra anche il coniuge superstite); o fare da parte di entrambi i genitori e a favore di tutti i figli congiuntamente la donazione dei due appartamenti. In questo caso tutti i figli riceverebbero da entrambi i genitori dei diritti in uguale misura e ciò non creerebbe squilibri sul piano della “legittima”.
5) E’ anche importante sapere quale delle due case costituisce la residenza familiare, in pratica in quale dei due appartamenti i coniugi abitano e desiderano continuare ad abitare. Se gli immobili cadessero in successione, al coniuge superstite spetterebbe per legge il diritto di abitazione nella residenza familiare e ciò sarebbe indubbiamente utile. Se si optasse invece per le donazioni, sarebbe opportuno che i donanti si riservassero espressamente, ed eventualmente con reciproco accrescimento il predetto diritto di continuare ad abitare (diritto di abitazione) o in generale a godere (diritto di usufrutto) per il resto della vita di ciascuno l’appartamento in cui desiderano continuare ad abitare.
6) Questa riserva potrebbe avere anche l’effetto di un moderato risparmio fiscale.
7) La scelta della donazione limiterebbe, salvo accordi da prendere con i figli, la autonomia dei genitori di disporre a loro piacimento degli immobili in qualsiasi momento futuro.
8) Nella valutazione andrebbero anche considerati i rapporti e il carattere degli interessati.
Come si può comprendere gli aspetti da valutare sono numerosi. Sarebbe perciò opportuno che lei e sia moglie ne parlaste personalmente con un notaio di vostra fiducia in modo da valutare al meglio i pro e i contro di ciascuna scelta.
Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio
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