La Nuova Sardegna

Sassari

Verifiche fiscali, diritti e garanzie dei contribuenti

Diritto alle controdeduzioni entro 60 giorni dalla emissione del verbale

16 marzo 2016
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Gentile avvocato Bassu, sono titolare di una piccola impresa. Mi é stato comunicato da parte dell’Agenzia delle Entrate il verbale del controllo fiscale che mi contestava la liquidazione di una maggiore Iva. Ho presentato nel termine indicato dall’avviso dei documenti, forniti dal mio commercialista, che giustificavano alcune operazioni contabili. Probabilmente non li hanno nemmeno letti perché dopo 15 giorni é arrivato l’avviso di accertamento. Devo iniziare un processo per far valere le mie ragioni?

Non credo che le tasse siano «una cosa bellissima», come pure è stato detto, figurarsi quelle imposte in modo illegittimo!

I rapporti tra privati e pubblica amministrazione sono regolati secondo il principio di legalità, fonte di obblighi specifici che trovano una sintesi negli articoli 97 e 3 della Costituzione.

L’articolo 12 della legge 212 del 2000 prevede una serie di diritti e garanzie per il contribuente sottoposto a verifiche fiscali e in particolare il diritto di presentare documenti e osservazioni entro 60 giorni dalla data di emissione del verbale di chiusura delle operazioni di verifica. L’amministrazione dunque può legittimamente emettere l’avviso di accertamento soltanto dopo il decorso dei sessanta giorni, previo esame della documentazione prodotta dal contribuente e salvo che ricorrano particolari situazioni non rappresentate nel quesito.

Il termine indicato é posto a presidio non solo del diritto di difesa, ma anche della funzione amministrativa esercitata, che non può trascurare gli interessi dei singoli cittadini.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente affermato, infatti, l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso in violazione delle garanzie del contribuente.

Nel caso proposto, dal momento che sono state presentate osservazioni entro i termini indicati dal verbale di verifica, l’avviso di accertamento parrebbe illegittimo e impugnabile davanti alla competente Commissione tributaria.

Avvocato Giuseppe Bassu

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