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Sassari

I debiti del precedente proprietario si pagano ma non si ereditano

Ho acquistato un appartamento in un condominio e l’amministratore mi ha detto che ci sono spese non pagate. Credo che le somme si riferiscano all’ex proprietario. Secondo l’amministratore dovrei...

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Ho acquistato un appartamento in un condominio e l’amministratore mi ha detto che ci sono spese non pagate. Credo che le somme si riferiscano all’ex proprietario. Secondo l’amministratore dovrei essere io a pagarle ma non mi sembra giusto. Avvocato Bassu, cosa ne pensa?

L’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche fa sì che l’amministratore si rivolga legittimamente a chi possiede la qualifica di condomino. È questo lo spirito che anima l’art. 63  co.3 disp. att. cod. civ. in forza del quale l’acquirente  è obbligato insieme al venditore a sostenere le spese relative all’anno in corso e a quello precedente. La richiesta avanzata dall’amministratore dunque appare legittima e la somma va pagata onde evitare la riscossione forzosa del credito. L’acquirente, salvo particolari disposizioni dell’atto di compravendita, ha poi diritto di rivalersi nei confronti del venditore. Venditore e acquirente sono infatti solidamente responsabili nei confronti del condominio sicché il pagamento può essere preteso interamente dal nuovo proprietario, il quale avrà diritto a farsi corrispondere la somma pagata dal venditore. La Cassazione ha affermato che le spese deliberate prima della vendita dell’unità immobiliare vincolano il venditore a rispondere alla richiesta di pagamento avanzata dal condominio o dall’acquirente che ha pagato al suo posto. Qualora il nuovo proprietario pagasse le somme richieste, avrebbe la possibilità di rivalsa.(Avv. Giuseppe Bassu)

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