Non solo innovazione: regole per le startup
L’abito più adatto alle giovani società italiane è stato realizzato dalla legge 221 del 2012 e dalle norme successive
Gentili notai, si sente sempre più spesso parlare di “startup innovativa”: potreste spiegarmi meglio di cosa si tratta, quali sono i requisiti e come si costituisce la società?
Con la Legge 221/2012 viene introdotta per la prima volta nell’ordinamento del nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa, la “startup innovativa”, al fine di intervenire su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare.
L’art. 25 del DL Crescita 2.0, definisce la startup innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le Srl (compresa la nuova forma di srl semplificata), sia le Spa, le Sapa, sia le società cooperative.
La società per essere definita startup deve possedere seguenti requisiti:
- la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi; (requisito soppresso dal D.L. 76/2013)
- la società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi;
- è residente in Italia o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
- non deve distribuire o aver distribuito utili;
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con D.L. n. 76/2013);
- impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 270/2004;
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. A seguito delle recenti modifiche normative, è possibile costituire le startup innovative direttamente dai soci muniti di firma digitale, mediante il portale ministeriale contenente il modello standard, ma occorre prestare particolare attenzione alle procedure “fai da te”. Al fine di evitare qualsiasi problema di natura legale e/o fiscale è sempre preferibile rivolgersi ad un professionista del settore (quale ad esempio il Notaio).
Ufficio studi Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli La Nuova Sardegna per le tue notizie su Google
