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Sassari

Il doppio guadagno del “sale and leaseback”

Il doppio guadagno del “sale and leaseback”

Con questo contratto si vende un bene a una società di leasing senza perderne il godimento e ottenendo un finanziamento

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Vorrei un parere legale su un aspetto che non mi è chiaro. Sono titolare di una piccola impresa e vorrei acquistare un bene per l’azienda. Vorrei acquistare il bene attraverso il leasing ma è necessario dare una garanzia. È rischioso? È possibile dare come garanzia lo stesso bene avuto in leasing oppure ottenere un finanziamento dopo averlo acquistato? Grazie

Le ragioni imprenditoriali spingono, sovente, a compiere operazioni economiche che si rivelano infruttuose o persino dannose. Queste dinamiche rientrano nel concetto di rischio di impresa, aspetto economico che induce ad adottare scelte consapevoli.

Dal punto di vista giuridico trova protezione l’esigenza di tutela del credito che la società di leasing eroga attraverso la corresponsione di un bene a fronte del pagamento di canoni periodici, con possibilità per l’utilizzatore di acquistare il bene alla scadenza del contratto.

Al fine di proteggere il pagamento dei canoni si ricorre al sistema delle garanzie reali e personali e dunque alla fideiussione, che espone il patrimonio del garante alle legittime pretese del creditore, nonché al pegno e ipoteca attraverso la destinazione di un bene alle esigenze del credito.

Il rischio dunque non può che essere calcolato secondo scelte di opportunità che ogni imprenditore è tenuto a prendere.

Il bene, ricevuto in leasing tradizionale, non entra immediatamente nel patrimonio dell’utilizzatore in quanto, come detto, potrà soltanto esercitare il diritto di opzione al termine del contratto. Pertanto non è possibile costituire un diritto di pegno su un bene che appartiene ancora al creditore. Sarebbe un non-sense!

Al contrario la prassi commerciale e la giurisprudenza più recente tendono ad ammettere la forma di un contratto particolare chiamato “sale and leaseback”, attraverso cui il proprietario di un bene può alienarlo ad una società di leasing senza perderne il godimento e, al contempo, ottenendo dalla stessa un finanziamento. L’operazione economica in esame ha passato la scure della Cassazione la quale ha affermato che il sale and leaseback è figura contrattuale ammissibile nel nostro ordinamento in quanto riferita ad uno scopo di finanziamento.

Questo, allo stato attuale, è ciò che prevede la legge; sulle opportunità . . . «ciascuno è artefice della propria sorte».

Avvocato Giuseppe Bassu

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