La Nuova Sardegna

Sassari

Lascia i soldi alla moglie ma i figli non lo sanno

Il testatore può disporre liberamente solo di un quarto del patrimonio

20 aprile 2016
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Posso lasciare a mia moglie la mia metà dei risparmi contenuti nel conto corrente bancario cointestato? Non ho informato i miei figli di questa mia decisione e non ritengo di doverlo fare, in considerazione del fatto che ho garantito a tutti adeguati studi che hanno consentito loro di costruirsi posizioni sociali apprezzabili. Ora vorrei lasciare mia moglie tranquilla di poter disporre dei risparmi della nostra vita senza dovere rendere conto a nessuno, neppure ai nostri figli, anche se ritengo che loro non avrebbero niente da eccepire e che rispetterebbero le mie ultime volontà. Dovendo procedere con testamento olografo, come mi devo regolare? Ringrazio anticipatamente i notai per la cortese risposta.

Gentile lettore, il testatore può disporre liberamente solo di un quarto del suo patrimonio, in quanto quota disponibile, mentre per la restante parte (3/4) deve garantire la quota ai suoi eredi legittimari e rispettivamente metà complessivamente ai figli e un quarto al coniuge. A tutela di detta garanzia, infatti, i legittimari lesi possono impugnare il testamento. Ciò nonostante i figli, o che abbiano già ricevuto disposizioni in loro favore e ritengano pertanto soddisfatta la legittima loro spettante, o che pur non hanno nulla ricevuto, possono decidere di rispettare la volontà del testatore, aderendo così al testamento rinunciando all’azione di riduzione, con la sua pubblicazione – dando volontaria esecuzione alle disposizioni o espressamente davanti al notaio. Per risolvere eventuali problemi operativi con la banca sarà invece necessaria e sufficiente la pubblicazione del testamento, che determini quale sia l’unico beneficiario del c/c, il coniuge, con adesione e rinuncia all’azione di riduzione degli altri legittimari.

La banca farà pertanto legittimamente affidamento sulla pubblicazione del testamento, sulle contestuali dichiarazioni di adesione dei legittimari espresse nel verbale di pubblicazione, e di coloro che attestano la notorietà delle circostanze suddette. Infine se come annuncia intende procedere con un testamento olografo, il lettore ricordi che ai fini della corretta e valida redazione del testamento è necessario che il “de cuius” abbia disposto delle sue volontà di proprio pugno con la “sola” sua sottoscrizione

Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio

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