La Nuova Sardegna

Sassari

La casa regalata non si divide dopo il divorzio

I beni ricevuti attraverso donazioni non ricadono nella comunione legale

27 aprile 2016
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Gentile avvocato Bassu, dopo vari litigi e problemi familiari, sto pensando di divorziare da mia moglie. Non abbiamo figli. Non ho grandi possibilità economiche ma lei dice che la casa dove abitavamo deve essere divisa oppure venduta e diviso il prezzo perché siamo in comunione dei beni. La casa è stata comprata dopo il matrimonio ma dal notaio sono andato io e mio padre che ha pagato l’intero prezzo per me, come risulta dal rogito. Le chiedo se i soldi investiti da mio padre possono essere vanificati così per il solo fatto che all’epoca ero sposato.

Gli aspetti patrimoniali della separazione e del divorzio sono ispirati da una logica assistenziale e di equità sociale. La casa coniugale rappresenta il bene principale a cui si rivolgono gli interessi dei coniugi dopo lo sfaldamento dell’unità familiare. Dal momento che non ci sono figli e vige il regime patrimoniale della comunione legale, il destino dell’immobile dipenderà dalla natura personale o comune della casa. Ai sensi dell’art. 179 lett.b) cod. civ. non ricadono nella comunione legale dei coniugi i beni ricevuti da uno di essi attraverso donazioni sicché occorre indagare la natura dell’acquisto della casa, reso possibile solo attraverso il pagamento del prezzo da parte del padre di uno dei coniugi. In particolare, l’elargizione del denaro per l’acquisto della casa pare trovare giustificazione nello spirito di liberalità, ossia nella volontà di arricchire un individuo senza alcun vantaggio economico, ancorché non manifestato mediante lo strumento tipico: la donazione.

Tuttavia la legge riconosce dignità di contratto meritevole di tutela anche alla donazione indiretta attraverso la quale l’arricchimento di una persona avviene con strumenti atipici quale, come nel caso rappresentato, il pagamento da parte di un genitore della casa presso la quale abiterà il proprio figlio. La Cassazione ha avuto modo di affermare che la liberalità dei genitori verso i figli attuata mediante la predisposizione del denaro necessario, consente di qualificare come donazione, pur indiretta, l’acquisto dell’immobile. Pertanto, nel caso proposto, la casa parrebbe rientrare nei beni personali non suscettibili di divisione in sede di separazione e divorzio, in assenza di interessi superiori relativi alla prole.

Avvocato Giuseppe Bassu

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