La Nuova Sardegna

Sassari

Quale collazione, la scelta è rimessa al donatario

I coeredi sono obbligati a conferire le donazioni ricevute nel patrimonio

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In un terreno donatomi da mia madre ho costruito una villetta, a me intestata, regolarmente accatastata. Nell’atto di donazione il notaio non aveva fatto apporre la dispensa dalla collazione (obbligo da parte dei coeredi di conferire nel patrimonio ereditario le singole donazioni ricevute dal defunto ndr). Il valore del terreno è esiguo, mentre quello della casa è ben più alto. Nel momento in cui si aprirà la successione, il terreno avuto in donazione rientrerà nella collazione per il valore del solo terreno o considerando anche il valore della casa da me costruita? Sempre nel caso di successione, sarebbe quindi sufficiente che io versassi il valore del solo terreno per sommare quello all’asse ereditario da dividere con i miei fratelli? Cosa posso fare oggi per evitare problemi in futuro?

La collazione può essere fatta in natura o per imputazione e la scelta è rimessa al donatario. La forma tipica di collazione è quella per imputazione. La stima del bene donato che si deve imputare si fa avuto riguardo al valore del bene stesso al tempo dell’apertura della successione. Nel suo caso dovrà pertanto essere imputato il valore della casa.

Tuttavia, al fine di evitare indebiti arricchimenti, la legge riconosce al donatario che conferisce il diritto al rimborso delle migliorie apportate al bene e delle spese straordinarie sostenute per la sua conservazione. La collazione per imputazione si attua in due fasi. In primo luogo il valore del bene donato è imputato alla quota spettante all’erede donatario. Successivamente gli altri eredi non donatari prelevano una quantità di beni di valore corrispondente al valore del bene donato. Quindi, nella collazione per imputazione il bene in realtà resta in sua proprietà mentre è solo il valore dello stesso che viene imputato alla sua quota. Nella collazione in natura, invece, il bene viene restituito alla massa ereditaria e diviene di comproprietà tra tutti i coeredi. Questa forma di collazione può essere scelta solo se il bene non è stato alienato o ipotecato.

La dispensa da collazione successiva all’atto di donazione può essere effettuata sia con un testamento sia con un atto autonomo successivo contenente esclusivamente la dispensa da collazione.

Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio

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