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Sposiamoci a queste condizioni... ancora non si può fare

Sposiamoci a queste condizioni... ancora non si può fare

Gentili notai, vi capita di fare contratti prematrimoniali? Quale valore possono avere questi patti se vengono siglati davanti a un notaio? Gentile lettore, al fine di rispondere al Suo quesito, in...

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Gentili notai, vi capita di fare contratti prematrimoniali? Quale valore possono avere questi patti se vengono siglati davanti a un notaio?

Gentile lettore, al fine di rispondere al Suo quesito, in primo luogo, è opportuno chiarire cosa si intende per “contratti prematrimoniali”. Attualmente, per contratti prematrimoniali, si intendono tutti quegli accordi tra i coniugi volti a regolare, prima del matrimonio o al momento del matrimonio stesso, la sorte dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nell’ipotesi in cui il rapporto matrimoniale vada in crisi (separazione) o si sciolga del tutto (divorzio). Attualmente, tali accordi sono vietati nel nostro ordinamento e pertanto la costante giurisprudenza di merito e di legittimità li ritiene radicalmente nulli. Il motivo risiede nel fatto che, nel nostro ordinamento (a differenza, di altri ordinamenti, quali ad esempio, quelli di molti stati nordamericani), è principio consolidato che la gestione patrimoniale della crisi familiare sia materia sottratta alla disponibilità (quindi agli accordi) dei privati, essendo quello un momento talmente delicato da essere gestito soltanto tramite l’intervento del giudice. Per queste ragioni, nonostante il Notariato auspichi da tempo un superamento di questo principio ed un ampliamento della autonomia privata in materia (come potrà notare, esiste una proposta di legge in tal senso, consultabile su www.notariato.it), ad oggi non è possibile procedere a tale tipo di accordi, che pertanto non avrebbero alcuna efficacia giuridica, neppure se stipulati davanti al Notaio.

Ciò che invece è consentito è di stipulare “convenzioni matrimoniali”, previste dal Codice Civile, mediante le quali è possibile scegliere il regime patrimoniale della famiglia nata in ragione del matrimonio (comunione legale, separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale, impresa familiare).(Ufficio studi Consiglio notarile)

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