La Nuova Sardegna

Sassari

Il vicino prepotente vuole bloccare... la pioggia

Tettoia fa litigare i proprietari di terreni confinanti. Uno solo ha ragione

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Il mio vicino ha tirato su un muro, proprio sul confine, per farci una tettoia adibita al ricovero di tutto quello che pare a lui. E fin qui niente di male. Adesso però pretende che impedisca alla pioggia di venire giù perché altrimenti si infiltra sotto il suddetto muro e gli allaga il “ricovero”. Come devo comportarmi? Non vorrei adire le vie legali perché, caro Avvocato, lei conosce più di me il travaglio di quelle vie.

È difficile interpretare il significato del quesito proposto perché la pioggia non è un fattore controllabile dall’uomo a differenza delle costruzioni! Vediamo di fare comunque un po’ di chiarezza, sperando di aver letto tra le righe.

Il proprietario di un fondo ha diritto di perimetrare il proprio suolo senza invadere la proprietà altrui, circostanza che parrebbe essere accaduta nel caso rappresentato. Infatti l’art. 841 cod. civ. prevede la possibilità di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo anche attraverso la costruzione di un muro di confine idoneo a separare i terreni contigui e a garantire la proprietà privata. La legge presume che il muro di divisione tra terreni sia un bene comune dei proprietari dei fondi vicini a meno che la sua realizzazione presenti caratteristiche tali da poterne riferire la proprietà esclusiva a carico di un solo proprietario. Quest’ultima situazione è disciplinata dall’art. 881 cod. civ. secondo cui la presenza del piovente verso uno dei fondi ne attribuisce la proprietà esclusiva. Dai dati forniti e dal riferimento alla tettoia parrebbe che il muro sul confine sia stato costruito proprio con il piovente da una sola parte, ossia quella di chi oggi paventa una responsabilità. In tale evenienza, le spese per la riparazione e la manutenzione incombono sull’esclusivo titolare, ossia colui che lo ha costruito. In ogni caso, qualora il muro dovesse ritenersi comune non parrebbe essere stato provocato alcun danno da parte del lettore che ha proposto il quesito bensì dal suo vicino. A conforto dell’analisi tracciata si esprime l’art. 882 cod. civ. che, anche in caso di comunione del muro divisorio, attribuisce le spese di riparazione al proprietario che ha causato la spesa e i danni, nel nostro caso verosimilmente determinati dalla scarsa accuratezza nella costruzione del muro e del ricovero per attrezzi. Pertanto non pare giustificata la pretesa economica diretta ad eliminare eventuali infiltrazioni o crepe sul muro provocate da un altrui costruzione.

Avvocato Giuseppe Bassu

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