Se la barca non va si può chiedere giustizia
Concessionario nasconde all’acquirente un dettaglio importante sull’elica di un gommone. L’omissione può costargli cara
Gentile avvocato Bassu, qualche mese fa ho acquistato un gommone con motore usato, ma revisionato, da un rivenditore concessionario. Al momento dell’acquisto, pur assicurandomi che il motore era stato revisionato ho notato che l’elica era stata rimontata in modo definitivo, ma tale da perdere molta efficienza del motore. Probabilmente il prezzo sarebbe dovuto essere decisamente inferiore. Gli ho fatto notare il problema, ma mi ha detto che lui aveva avvisato della revisione al motore.
Finché la barca va, lasciala andare… ma non farti fregare!
Le trattative per l’acquisto di un bene devono ispirarsi al principio di buona fede e correttezza al fine di consentire all’acquirente una scelta ponderata dell’affare che si accinge a compiere. L’ordinamento tutela con diversi strumenti la volontà del contraente prevedendo i casi di annullamento del contratto per dolo o per errore.
In particolare l’errore consiste in una falsa rappresentazione della realtà che può condurre all’annullamento, ai sensi dell’art. 1427 cod. civ., del contratto soltanto ove sia riconoscibile, ossia rilevabile con la normale diligenza. Il dolo invece consiste in raggiri perpetrati volutamente da una parte per far concludere il contratto.
Dai dati forniti si comprende come le trattative si siano svolte in maniera anomala dal momento che il venditore ha sottaciuto la presenza di un cambiamento nelle qualità del motore del natante. Tale evenienza avrebbe provocato una falsa conoscenza, in capo all’acquirente, del bene da acquistare, provocando un vizio del consenso idoneo a giustificare l’annullamento del contratto. Parrebbe quindi esistente quel nesso di causalità tra l’omessa informazione e la stipulazione del contratto che non sarebbe stato stipulato là dove il cambio di elica fosse stata portata all’attenzione dell’acquirente. Qualora invece l’errore non dovesse presentarsi come determinante ai fini della compravendita, la giurisprudenza ha valorizzato l’art. 1440 cod. civ., secondo cui i raggiri di una delle parti consistenti in omissioni e reticenze possono produrre una responsabilità precontrattuale. In particolare questo tipo di responsabilità si riferisce alle trattive fruttuose ma dannose per cui il risarcimento sarà limitato al mutamento delle condizioni contrattuali, tenuto conto del possibile contenuto dell’accordo che sarebbe stato concluso senza il comportamento scorretto. Nel caso di specie bisogna dunque verificare l’incidenza del costo dell’elica giusta, da considerarsi come parte integrante non solo del motore, ma anche del gommone quale unico oggetto del contratto.
Avvocato Giuseppe Bassu
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