Come liberarsi di un “magazzino” troppo pesante
Cessazione dell’impresa: è necessario liquidare debiti, crediti e beni
Desidero chiudere l’attività commerciale. Potrei fare una svendita, ma il “magazzino” è sostanzioso: Iva ed Irpef sarebbero salate. Qualcuno suggerisce di “donare” ai figli per evitare le spese. Si può fare?
Per cessare l’impresa individuale ed ottenere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro delle Imprese occorre liquidare debiti, crediti e beni in carico fiscale all’impresa, oppure cedere l’impresa a terzi. Anche il magazzino deve essere liquidato. Si possono cedere tutti i beni a terzi, magari con una di quelle procedure di vendita per chiusura attività che abilitano alla vendita scontata, o anche con una vendita in stock ad altro commerciante. Se queste procedure risultano di fatto inefficaci, non rimane che la autofatturazione diretta a se stesso. In questo caso, il corrispettivo (puramente virtuale) della cessione è il cosiddetto “valore normale”, che costituisce anche la base imponibile per l’Iva. Per “valore normale” (art. 9 TUIR): si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Ccommercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Come giustamente osserva il lettore, questa ipotesi non è conveniente perché porta a versare un’Iva non incassata con la possibilità, tra l’altro, di trovarsi anche un reddito da dichiarare. Nell’ipotesi di liquidazione a terzi invece si verserebbe solo l’Iva realmente incassata, anche se l’operazione potrebbe comportare una perdita. La donazione del magazzino ai figli non consente di evitare le procedure di cui sopra. È possibile invece effettuare una donazione a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, e a favore delle Onlus, con la disciplina contenuta nel comma 2 dell’articolo 2 del Dpr 441/1997. Tale norma stabilisce le modalità operative per ottenere l’esenzione da Iva, ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/1972, prevedendo, ai fini della prova, una particolare procedura da seguire.
Ufficio studi Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio
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