La Nuova Sardegna

Sassari

Quella donazione sul letto di morte è troppo sospetta

Dopo la scomparsa di mia madre, è deceduto anche mio padre lasciando tre figli. Poco prima di morire babbo ha donato uno dei due appartamenti che aveva, circostanza che siamo venuti a conoscere...

01 giugno 2016
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Dopo la scomparsa di mia madre, è deceduto anche mio padre lasciando tre figli. Poco prima di morire babbo ha donato uno dei due appartamenti che aveva, circostanza che siamo venuti a conoscere soltanto dopo la sua morte. È valida quella donazione? Cosa possiamo fare per verificare la donazione ed eventualmente agire per vie legali?

La morte di un individuo apre la successione dando luogo alla devoluzione del patrimonio del defunto secondo i criteri stabiliti dalla legge che garantiscono i diritti dei parenti e, più in generale, le relazioni affettive. I figli, in quanto legittimari, possono fare affidamento su una quota di legittima che non può esser lesa dagli atti posti in essere durante la vita dal genitore e la cui violazione consente l’esercizio delle azioni giudiziarie dirette a “rimpinguare” l’asse ereditario.In particolare l’art. 537 co. 2 cod. civ. attribuisce ai figli de de cuius, nel caso di specie, la quota di 2/3 dell’intero patrimonio ereditario da dividersi tra loro in parti uguali. Ogniqualvolta vi sia il sospetto che il defunto abbia potuto ledere, con atti a titolo gratuito, la quota che la legge riserva agli eredi legittimari, si ricorre alla riunione fittizia tra i beni lasciati al momento della morte e quelli donati in vita dallo stesso de cuius. mediante questa operazione contabile, regolata dall’articolo 556 cod. civ. si accerta l’eventuale lesione della quota di legittima. Addentrandoci nella problematica rappresentata, le strade si dividono: o il valore della casa eccede la quota disponibile oppure rientra tra gli atti validamente compiuti dal de cuius in quanto non lesivi della quota di legittima. Non conoscendo la situazione patrimoniale dell’asse ereditario, pur considerando indice di lesione la donazione di uno dei due appartamenti, non è possibile compiere in astratto una precisa valutazione della legittimità della donazione, occorrendo appurare in concreto l’intera operazione economica secondo i criteri indicati.

Qualora l’esito del conteggio rivelasse una violazione della quota di legittima, l’erede è tutelato attraverso l’azione di riduzione e di restituzione disciplinate dalla legge. In particolare, ai sensi dell’articolo 555 cod.Civ., potrà essere chiesto al giudice di dichiarare l’inefficacia della donazione e, contestualmentem la restituzione dell’immobile o l’equivalente monetario. (Avv. Giuseppe Bassu)

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