La Nuova Sardegna

Sassari

Rifiuti ad Alghero, il Tar esclude la Ambiente 2.0

di Gian Mario Sias
Rifiuti ad Alghero, il Tar esclude la Ambiente 2.0

L’azienda non aveva dichiarato «gravi errori professionali» commessi in passato I giudici hanno così accolto il ricorso presentato dalla Ciclat Trasporti Ambiente

27 giugno 2016
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ALGHERO. No all’aggiudicazione ad Ambiente 2.0 del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani nel territorio comunale. È la sentenza del Tar Sardegna sul ricorso proposto da Ciclat Trasporti Ambiente contro il Comune di Alghero e nei confronti di Ambiente 2.0, il consorzio che si è aggiudicato l’appalto da quasi 9milioni di euro all’anno per 7 anni. Del consorzio fanno parte Pianeta Ambiente e Aimeri Ambiente, ossia la società che oggi gestisce il servizio in regime di proroga. Per il Tar, Aimeri Ambiente non ha dichiarato diverse risoluzioni contrattuali con più amministrazioni per «gravi errori professionali» compiuti in servizi analoghi. Per Alghero la notizia è positiva perché potrebbe segnare una svolta nella soluzione di uno dei principali problemi che sta affrontando la Riviera del corallo, dove il “caos rifiuti” è diventato una vera e propria emergenza. Non può dirsi altrettanto per il Comune, perché alcune delle osservazioni del Tribunale amministrativo fanno intendere che qualche inadempienza potrebbe esserci stata. Alla gara indetta dal Comune hanno partecipato nove imprese, otto le proposte tecniche valutate. A seguito di sei esclusioni, le imprese in gara sono rimaste due: Ambiente 2.0 e Ciclat, che in marzo ha impugnato l’aggiudicazione ad Ambiente 2.0, sostenendo che con la mancata dichiarazione delle risoluzioni contrattuali ci fosse stata da parte di Aimeri Ambiente una violazione alle norme e al disciplinare di gara, con conseguente ottenimento di un beneficio non dovuto. Aimeri avrebbe dovuto compiere la dichiarazione e non l’ha fatto, «incorrendo così nell’esclusione di legge per avere reso una dichiarazione “non veritiera” di non avere precedenti gravi inadempimenti professionali», dice la sentenza. Ma c’è un altro aspetto. Nel dicembre 2015 il Rup ha avviato il procedimento di autotutela, annullando l’aggiudicazione provvisoria e ritenendo l’omessa dichiarazione non suscettibile di soccorso istruttorio. Nel gennaio 2016, invece, lo stesso Rup archivia il procedimento di ritiro dell’aggiudicazione provvisoria e chiede all’impresa di depositare la documentazione per valutare la gravità delle risoluzioni. Dopo aver valutato dettagliatamente tutte le risoluzioni, il Comune non le ha ritenute influenti e ha aggiudicato definitivamente l’appalto. L’amministrazione, dopo aver inizialmente ritenuto di orientarsi per l’esclusione di Aimeri, ha ritenuto di dover ammettere il soccorso istruttorio. Al contrario, «il collegio ritiene che il potere istruttorio non poteva essere attivato perché qui si configura come una forma di “sostituzione” di un obbligo essenziale omesso dalla parte», dice ancora la sentenza. «Ora abbiamo un interlocutore con cui confrontarci, è un deciso passo verso il superamento della situazione di stallo che si era creata», commenta l’assessore dell’Ambiente, Raimondo Cacciotto. Per le opposizioni, «la sentenza del Tar era più che prevedibile e i motivi della decisione sono quelli che avevamo denunciato, solo l’amministrazione pareva non se ne fosse resa conto».

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