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yyL’articolo 630 del codice di procedura penale prevede che la revisione (mezzo di impugnazione straordinario) possa essere richiesta «se vi è la non conciliabilità dei fatti posti a fondamento della...

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yyL’articolo 630 del codice di procedura penale prevede che la revisione (mezzo di impugnazione straordinario) possa essere richiesta «se vi è la non conciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza di condanna o del decreto penale di condanna con quelli di un’altra sentenza penale irrevocabile; se interviene la revoca di una sentenza civile o amministrativa di carattere pregiudiziale che è stata posta a fondamento della sentenza di condanna o del decreto penale di condanna; se sopravvengono nuove prove che da sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto; se viene dimostrato che la condanna è stata pronunciata a seguito di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto che la legge prevede come reato». Gli elementi in base ai quali la revisione va richiesta devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato debba essere prosciolto con sentenza di assoluzione.

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