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Sassari

Nei contratti state attenti alle “maschere”

Nei contratti state attenti alle “maschere”

La legge consente la sostituzione del reale interessato in presenza di un’autorizzazione, ma a volte l’apparenza inganna

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Gentile avvocato Bassu, ho un’impresa che si occupa di forniture commerciali e tengo rapporti commerciali con molte imprese del settore. È capitato spesso che nel negozio di un mio cliente fosse presente la moglie anche durante gli ordini, alcune volte è stata lei a indicare i prodotti su ordine del marito e firmare le ricevute al momento della consegna delle merci. Qualche mese fa ho chiuso un affare proprio con lei che ha ordinato dei prodotti, ma poco tempo dopo il marito mi chiama chiedendo di annullare tutto perché solo lui è il titolare e può ordinare le merci. Ora dico è possibile che sia valido quell’accordo?

Nelle commedie dell’antica Grecia si utilizzavano maschere che rappresentavano l’alter ego dell’attore, oggi farsi rappresentare da altre persone può essere tragico. La disciplina della rappresentanza, in base alla quale un soggetto viene sostituito da un altro per compiere un’attività giuridica, si fonda sul principio di intangibilità del patrimonio. L’art. 1387 cod. civ. infatti consente la sostituzione del reale interessato in presenza di un’autorizzazione che conferisca il potere di agire in nome e per conto altrui. Nel caso rappresentato, il titolare dell’esercizio commerciale lamenta la mancanza di potere della moglie a concludere un contratto, in quanto sfornita di espressa autorizzazione. Tuttavia la legge tutela l’incolpevole affidamento di stipulare un contratto con il reale interessato attraverso l’accordo con un rappresentante.

Nel caso proposto, la moglie del titolare dell’impresa parrebbe aver agito in nome e per conto del marito chiudendo l’affare col fornitore. Dai dati forniti si comprende inoltre l’assidua frequenza della signora nella gestione del negozio, i precedenti affari conclusi in nome e per conto del reale interessato nonché il ricevimento delle merci ordinate e la sottoscrizione delle ricevute e, comunque, il buon fine di tali forniture; non pare, dunque, che vi sia stato alcun aprofittamento o qualsivoglia raggiro.

Questi elementi indirizzano verso una situazione di apparenza idonea a mantenere in vita il contratto concluso, i cui effetti si esplicano direttamente verso il rappresentato apparente, ossia il titolare dell’attività. In ogni caso, qualora non potesse essere dimostrata la situazione apparente che ha giustificato la stipulazione del contratto, sarà possibile chiedere il risarcimento dei danni per il coinvolgimento nelle trattative rivelatesi dannose.

Dunque il fornitore ha a disposizione due rimedi la cui opportunità va esaminata secondo gli elementi a disposizione.

Avvocato Giuseppe Bassu

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